Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
La mera acquisizione di azioni seguita da un successivo accordo parasociale non necessariamente implica di per sé che il patto sia stato stipulato fin dal momento dell’acquisto, dovendosi a tal fine di individuare gli elementi che consentano di ritenere raggiunto l’accordo parasociale e riconducibile all’attuazione di esso l’acquisto stesso.
I criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.
Con la sentenza n. 9963, pubblicata il 16 maggio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione conferma l’impostazione della Core di appello di Genova annullando una sanziona emanata dalla Consob per la mancata pubblicazione di un patto parasociale ex art. 122 TUF.
Nel caso in questione era controverso se il patto si fosse formato nei suoi elementi essenziali in un momento precedente la data della sua comunicazione al pubblico e se si possa utilizzare il concetto di contratto a fattispecie progressiva per la definizione dell’accordo tra le parti.
La Suprema Corte sottolinea che gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF sorgono solo per effetto di accordi che abbiano raggiunto la soglia del vincolo giuridico. Per definire se le parti abbiano o meno inteso esprimere un assetto di interessi vincolante, il giudice dovrà verificare la volontà negoziale facendo ricorso ai criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.
Più specificamente, nel caso de quo l’impegno vincolante intervenne solo nella data di comunicazione dell’accordo, non potendosi dunque affermarsi l’esistenza del concerto per l’acquisizione dell’influenza dominante sulla società target in data precedente. La Suprema Corte afferma infatti che la “mera acquisizione di azioni seguita da un successivo accordo parasociale non necessariamente implica di per se sola che il patto sia stato stipulato fin dal momento dell’acquisto, dovendosi a tal fine individuare gli elementi che consentano di ritenere raggiunto l’accordo parasociale e riconducibile all’attuazione di esso l’acquisto stesso”; e che “un patto, anche nullo, esiste quando vi sia un accordo socialmente riconoscibile tra le parti su un rapporto patrimoniale, e ciò implica che l’elemento discretivo è dato dalla percepibilità oggettiva della “vincolatività” dell’accordo per le parti, indipendentemente dalla giuridica validità e dalla stessa efficacia dell’obbligo”.