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Patto di famiglia: l’imposta di donazione sulle attribuzioni compensative

14 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2024, in materia di attribuzioni compensative dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ha chiarito che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare a tali attribuzioni, rientranti nel patto di famiglia, sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.

In base all’art. 768 bis C.c., il patto di famiglia è quel contratto con cui l’imprenditore trasferisce la propria azienda e le partecipazioni sociali (o di una parte) a uno o più discendenti; in tal caso, l’assegnatario deve liquidare ai legittimari non assegnatari delle somme o dei beni, (le c.d. “attribuzioni compensative”), allo scopo di equilibrare la distribuzione patrimoniale. 

Secondo il Testo unico sulle successioni, come modificato dal D. Lgs. 139/2024, nei patti di famiglia il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, a patto che gli aventi causa rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, per almeno 5 anni: il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta ordinaria, oltre sanzioni e interessi.

L’agevolazione riguarda esclusivamente il trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, in favore degli altri partecipanti al contratto.

La risoluzione dell’Agenzia ha fornito quindi dei chiarimenti sull’imposta di donazione a cui assoggettare le attribuzioni compensative dell’assegnatario, tenendo conto del recente orientamento della Cassazione, in base al quale, da ultimo (sent. n. 29506/2020) si è affermato che, in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, “alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater C.c., è applicabile il disposto del D. Lgs. n. 346/990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio“.

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