L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2024, in materia di attribuzioni compensative dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ha chiarito che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare a tali attribuzioni, rientranti nel patto di famiglia, sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
In base all’art. 768 bis C.c., il patto di famiglia è quel contratto con cui l’imprenditore trasferisce la propria azienda e le partecipazioni sociali (o di una parte) a uno o più discendenti; in tal caso, l’assegnatario deve liquidare ai legittimari non assegnatari delle somme o dei beni, (le c.d. “attribuzioni compensative”), allo scopo di equilibrare la distribuzione patrimoniale.
Secondo il Testo unico sulle successioni, come modificato dal D. Lgs. 139/2024, nei patti di famiglia il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, a patto che gli aventi causa rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto, per almeno 5 anni: il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta ordinaria, oltre sanzioni e interessi.
L’agevolazione riguarda esclusivamente il trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, in favore degli altri partecipanti al contratto.
La risoluzione dell’Agenzia ha fornito quindi dei chiarimenti sull’imposta di donazione a cui assoggettare le attribuzioni compensative dell’assegnatario, tenendo conto del recente orientamento della Cassazione, in base al quale, da ultimo (sent. n. 29506/2020) si è affermato che, in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, “alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater C.c., è applicabile il disposto del D. Lgs. n. 346/990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio“.