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Giurisprudenza

Patto di riacquisto di partecipazioni sociali

4 Maggio 2021

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Milano, 31 agosto 2020, n. 5147 – G.U. Mambriani

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in esame, parte attrice agiva per l’accertamento e l’adempimento dell’obbligo della società convenuta di riacquistare, per lo stesso prezzo ed alle stesse condizioni, una quota di S.r.l. in precedenza ceduta alla parte attrice dalla convenuta medesima. In particolare, la domanda principale di parte attrice si fondava, da un lato, sul richiamo in analogia all’istituto della vendita con patto di riscatto di cui agli artt. 1500 ss., cod. civ. e, dall’altro, sulla presunta possibilità di desumere tale promessa di riacquisto per fatti concludenti o per presunzioni. A tal fine, veniva in particolare richiamata la situazione di crisi finanziaria della società convenuta, circostanza dalla quale sarebbe stato possibile desumere – secondo la ricostruzione di parte attrice – la funzione di finanziamento infruttifero sottesa all’operazione effettuata nonché, unitamente ad altre circostanze di fatto, la prova che parte attrice non avrebbe mai acquistato tale quota di partecipazione in mancanza dell’assunzione da parte della convenuta dell’obbligo di riacquistarla.

Il Tribunale rigetta le domande di parte attrice giudicando in alcun modo provata l’esistenza di un patto di riacquisto della partecipazione sociale ceduta. In particolare, essendo sostanzialmente pacifica tra le parti l’inesistenza di una pattuizione in forma scritta, parte attrice non risulta avere indicato i presunti fatti concludenti posti in essere dalla società convenuta dai quali poter eventualmente desumere il suo consenso in ordine all’assunzione di tale obbligo di riacquisto, bensì soltanto una serie di fatti indiziari generici, equivoci, inconcludenti ed in parte nemmeno sufficientemente provati.

In ogni caso, chiarisce il Tribunale, non pare in alcun modo possibile desumere da una presunta situazione di difficoltà finanziaria della società il fatto che questa non si sia limitata, nel caso in esame, a cedere la partecipazione sociale di cui sopra, ma si sia altresì obbligata al suo riacquisto.

Quanto al riferimento di parte attrice circa l’applicazione in via analogica della disciplina della vendita con patto di riscatto, osserva infine il Tribunale, esso appare del tutto incoerente rispetto al caso in esame, «atteso che tale figura implica che il venditore può riservarsi il diritto potestativo di riavere la cosa venduta, ma ovviamente e per l’evidente contraddizione, non include nessun “obbligo” di esercitare quel diritto».

 

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