1. La questione
La l. 24 aprile 2020, n. 27, che converte il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), introduce una nuova forma di pegno non possessorio nell’ambito delle Misure in favore del settore agricolo e della pesca, attuato con decreto MPAAF 23 luglio 2020 (in G.U. n. 215 del 29 agosto 2020)[1]. Nell’art. 78, comma 2-duodecies, si dispone: “I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri”. A questo pegno si applicano gli artt. 2786 ss. c.c. sul pegno mobiliare in quanto compatibili (comma 2-quaterdecies).
Secondo il comma 2-terdecies per i prodotti vinicoli, per i quali già vige l’obbligo di registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)[2], le annotazioni previste dalla nuova norma si eseguono nei registri del SIAN. Per ogni altro prodotto lo stesso comma affida al decreto attuativo l’adozione delle “disposizioni concernenti i registri … e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo”.
Ad oggi il nuovo pegno risulta sia stato utilizzato per finanziare imprese che producono vini a lunga maturazione, quindi con scarso bisogno della rotatività del pegno.
Appare utile verificare se un’impresa che non produce, ma soltanto commercializza vino e bevande alcoliche, oppure che le importa dall’estero e le distribuisce sul territorio nazionale, può avvalersi del nuovo pegno al fine di garantire gli istituti finanziatori.
2. Il quadro normativo
L’applicazione della nuova disciplina richiede la verifica di alcuni presupposti.
Sul lato soggettivo la legge non limita la possibilità di concedere il nuovo pegno alle sole imprese di produzione. Quindi anche l’impresa che commercializza vini e alcoolici e l’impresa che li importa possono garantire un finanziatore bancario dando in pegno questi specifici prodotti.
Invece un preciso limite riguarda l’oggetto del pegno, che può vincolare soltanto i prodotti DOP e IGP. Tra questi figurano i prodotti vitivinicoli, regolati dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo Unico Vino)[3] e le bevande spiritose, come definite dal Regolamento (UE) 2019/787 del 17 aprile 2019, art. 2, che disciplina anche le relative indicazioni geografiche protette negli artt. 21 e 22[4].
Inoltre dalla legge non emerge alcuna limitazione in tema di provenienza territoriale dei prodotti vincolati. Quindi sono suscettibili di essere oggetto del pegno anche il vino e le altre bevande alcoliche prodotte all’estero– ai quali sia riconosciuta la qualifica DOP e IGP in forza della normativa uniforme europea. Sul punto è determinante il contenuto della banca dati e-Ambrosia, tenuta dalla Commissione europea, che raccoglie l’elenco di alimenti, vini e bevande spiritose ai quali l’Unione Europea riconosce la qualifica DOP e IGP. E’ utile notare che vi sono riconosciute numerose bevande prodotte al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea[5]: il che diviene ora ancor più rilevante a seguito della Brexit, restando ad esempio incluso nell’elenco il whisky scozzese.
Per i prodotti stranieri le regole di diritto internazionale privato impongono che il pegno possa essere concesso se essi si trovano sul territorio italiano al momento della costituzione della garanzia (art. 51 della l. 31 maggio 1995, n. 218[6]).
Rispetto all’attività di commercializzazione di vini e bevande alcoliche imbottigliate il pegno agricolo in esame appare molto simile al pegno non possessorio introdotto dal d.l. 59 del 2016, che come noto richiede l’iscrizione in un registro nazionale informatizzato[7]. Qui invece il decreto attuativo, nell’esercizio del potere delegato dal decreto legge, all’art. 2 istituisce registri cartacei conservati presso il debitore (non trovando applicazione l’annotazione presso il SIAN: v. infra), sul quale il creditore effettua le necessarie annotazioni, adottando in sostanza le stesse soluzioni introdotte per regolare la rotatività del pegno non possessorio di prosciutti e prodotti caseari[8].
3. La soluzione
Considerato il testo della legge e il requisito oggettivo che essa introduce appare chiaro che l’utilizzazione della nuova garanzia reale è dunque piuttosto trasversale e dipende essenzialmente dalla qualifica DOP o IGP del bene che viene vincolato. Nonostante l’intenzione del legislatore il pegno in esame può essere del tutto disgiunto dall’attività di produzione svolta nel settore agricolo e alimentare.
Un problema sorge per la titolarità delle bottiglie di vini e alcoolici che si intendono assoggettare al nuovo pegno agricolo. Infatti l’impresa che importa e/o commercializza potrebbe agire secondo il modello giuridico del contratto di commissione, cioè ricevendo semplicemente un mandato senza rappresentanza dal produttore per vendere le bevande (art. 1731 c.c.). Non essendo proprietaria dei prodotti l’impresa non potrebbe allora concedere efficacemente il pegno su di essi. Peraltro l’art. 1735 c.c. consente al commissionario, salvo patto contrario, di “entrare nel contratto” e di acquistare per sé i beni che de vendere[9]. Diviene così legittima la costituzione del pegno rotativo sulle bevande importate e/o commercializzate.
La creazione del pegno non possessorio da parte dell’impresa di commercializzazione o di importazione viene effettuata mediante scritturazioni cartacee. Queste imprese infatti non rientrano tra quelle tenute a effettuare registrazioni presso il SIAN. In base all’Allegato 2 del decreto attuativo sopra ricordato il contratto di concessione del pegno richiede l’individuazione dell’oggetto inizialmente vincolato. A tale fine è sufficiente, ad esempio, indicare la quantità di bottiglie di un certo vino o di un certo superalcoolico (produttore, tipo di bevanda, eventualmente denominazione specifica e annata).
Il decreto attuativo non ha quindi istituito un sistema di pubblicità legale idoneo a rendere opponibili ai terzi i contratti di costituzioni della nuova garanzia reale. Pertanto, in virtù del richiamo della disciplina del pegno mobiliare, pare necessario applicare l’art. 2787 c.c.: ai fini della nascita della prelazione, in assenza di spossessamento, occorre la scrittura con data certa avente sufficiente indicazione del credito e dei beni. L’indicazione dei beni in origine vincolati non impedisce poi la loro sostituzione nel tempo.
Trattandosi di pegno non possessorio l’oggetto del pegno resta nella disponibilità materiale del debitore concedente. Peraltro le parti potrebbero anche convenire la consegna dei beni a un terzo depositario. Diviene allora applicabile l’art. 2786, comma 2, c.c.: il terzo è detentore a titolo di deposito regolare, fatto nell’interesse congiunto di creditore e datore della garanzia[10]. La figura rimane comunque una variante del nuovo pegno e si applicano pienamente sia la rotatività sia le modalità di annotazione previste dalla nuova normativa.
La sostituzione dell’oggetto del pegno rientra nelle attività consentite al debitore. La garanzia permane con la propria data di costituzione anche a seguito della surrogazione reale del suo oggetto – “senza necessità di ulteriori stipulazioni” secondo l’art. 2 del decreto attuativo – cosicché le azioni revocatorie degli altri creditori del concedente ovvero del suo curatore fallimentare possono venire esercitate soltanto rispetto all’iniziale contratto costitutivo del pegno e non alle successive sostituzioni dell’oggetto.
Le annotazioni sul registro tenuto presso l’impresa concedente consentono così l’efficace vendita di vini e bevande alcoliche imbottigliate e l’automatico assoggettamento al pegno delle bottiglie che nel tempo vengono a sostituire l’iniziale oggetto della garanzia.
[1] Per un commento del nuovo istituto rinvio a CHIANALE, Il pegno non possessorio del d.l. “Cura Italia”: una nuova garanzia occulta?, in Rass. dir. civ., 2021, 826 ss.
[2] Il SIAN è stato costituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, art. 15; vi sono registrati i prodotti del settore vitivinicolo; le sostanze zuccherine; burro e latte in polvere e conservato; l’olio d’oliva.
[3] Per prodotti vitivinicoli si intendono quelli elencati nell’allegato I, parte XII, del Reg. 2013/1308 (vini, succhi di uva, uve fresche non da tavola, aceto di vino, vinello, fecce di vino, vinaccia) e nell’art. 11 del TU Vino (mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto, enocianina). La qualifica DOP (che comprende le tradizionali sigle DOCG e DOC) e IGP è regolata dal citato Reg. (UE) 2013/1308 e dagli artt. 26 ss. del TU Vino; la banca dati e-Ambrosia tenuta dalla Commissione europea presenta l’elencazione dei vini DOP (già elencati nella banca dati e-Bacchus).
[4] Le bevande spiritose IG risultano sempre nella banca dati e-Ambrosia (già erano elencati nella banca dati e-Spirit ): quelle italiane sono 37.
[5] In tema di liquori extraeuropei figurano, ad esempio, il Pisco peruviano, il Ron del Guatemala, la tequila messicana, presenti nella banca dati e-Ambrosia.
[6] Il citato art. 51, comma 1, dispone: “Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano”.
[7] Per il pegno non possessorio del d.l. 59 del 2016 fra i tanti v. CAMPOBASSO, Il pegno non possessorio. “Pegno” ma non troppo, in Nuove leggi civ. comm., 2018, 703 ss.; OCCORSIO, La garanzia mobiliare non possessoria “fluttuante” nella prospettiva delle garanzie reali al finanziamento d’impresa, in Nuovo dir. soc., 2018, 197 ss.).
[8] Cfr. CHIANALE, Le garanzie reali, Milano, 2019, 491 ss.
[9] In tema v. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1984.
[10] In argomento v. GORLA e ZANELLI, Del pegno. Delle ipoteche, 4ª ed., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 76 ss.; E. GABRIELLI, Il pegno, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco,Torino, 2005, 121 ss.