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Giurisprudenza

Pegno bancario: è sufficiente la sottoscrizione del cliente

4 Luglio 2019

Paola Dassisti

Cassazione Civile, Sez. VI, 04 febbraio 2019, n. 3199 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta

In tema di pegno bancario, la Suprema Corte specifica il principio relativo al requisito della forma scritta dei contratti bancari ex art. 117 TUB.

Nel giudizio relativo alla pronuncia in esame, dopo aver ricondotto il contratto in questione al genus dei contratti bancari, la Corte richiama il principio generale per cui: “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritemersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente; ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).

Dunque, con riferimento al pegno bancario il requisito della forma scritta posto dall’art. 2787, comma 3, c.c. deve ritenersi integrato anche qualora la costituzione della garanzia risulti da una scrittura proveniente – in quanto sottoscritta unicamente – dal solo datore del pegno.                            La garanzia pignoratizia è “naturalmente” destinata, invero, a conferire al creditore garantito anche il rango della prelazione, di modo che la relativa scrittura riveste il ruolo di mera documentazione concretizzativa degli effetti tipici della struttura negoziale del pegno (c.d. forma ad regularitatem).


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