WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Pegno di quota e diritto del socio di impugnare delibere assembleari

25 Luglio 2024

Cassazione Civile, Sez. I,  10 giugno 2024, n. 16047 – Pres. De Chiara, Rel. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 16047 del 10 giugno 2024 (Pres. De Chiara, Rel. Fraulini), si è pronunciata sul diritto di impugnare delibere assembleari da parte di un socio che abbia ceduto in pegno la propria quota.

Questo il principio di diritto espresso:

Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo.

Osserva infatti la Corte, in parte motiva, che il voto del creditore pignoratizio, per quanto riferito alla quota del rispettivo titolare, non è espresso in rappresentanza di quest’ultimo, ma in sua sostituzione: il deliberato assembleare, il cui voto sia stato espresso dal creditore pignoratizio in luogo del socio, vincola anche quest’ultimo, ove si consolidi per effetto della mancata impugnazione.

Eppure, il socio, la cui quota sia stata ceduta in pegno, conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, atteso che la sua posizione è equiparabile a quella dei soci assenti o dissenzienti: certo non è possibile ritenere che il voto favorevole del creditore pignoratizio della quota precluda al socio l’esercizio dei poteri amministrativi a esso spettanti in dipendenza della propria qualità di socio.

Pertanto, ove non si rinvenga un espresso conferimento del potere di rappresentanza anche sostanziale del socio al creditore pignoratizio della quota, quest’ultimo è sì legittimato a partecipare all’assemblea in luogo del socio, ma tale sostituzione non è certo tale da privare il socio del diritto di contestare la validità dell’assemblea.

L’art. 2471-bis C.c. infatti, che disciplina il pegno della partecipazione, rinvia espressamente all’art. 2352 C.c., ove è previsto che al creditore pignoratizio spetti in via esclusiva il diritto di voto in assemblea ma che, in assenza di diversa pattuizione, il socio pignorato conserva i diritti amministrativi diversi da quelli inerenti al solo diritto di voto, tra i quali rientra appieno anche quello di impugnare la deliberazione illegittima.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter