In caso di costituzione in pegno di titoli al portatore, a garanzia di un credito per anticipazioni bancarie, la banca creditrice pignoratizia non può qualificarsi come obbligata a verificare i rapporti interni tra il portatore ed altri – eventuali – soggetti, la cui eventuale presenza è in radicalmente irrilevante, sprigionando i giuridici effetti a livello civile esclusivamente la qualità di portatore del titolo, ontologicamente tale da sconnettere dalle modalità della sua acquisizione. Né è sostenibile che una banca debba svolgere indagini in termini penali per escludere che il portatore sia divenuto tale in termini civili sulla base di anteriori condotte criminose, quale presupposto per consentirgli di avvalersi effettivamente dei titoli stessi.
La necessità, da parte della banca, della adozione di doverose cautele informative e conoscitive non si estende sino all’onere di accertamento e di sindacato dei rapporti interni tra mandatario, che chiede l’accesso al credito, e mandante, che abbia in precedenza consentito al mandatario la costituzione in pegno presso la banca di titoli già acquistati per suo conto dal mandatario in via fiduciaria, escludendosi un obbligo, in capo alla banca, di valutare in concreto se la costituzione in pegno da parte del fiduciario-mandatario risponda effettivamente all’interesse dei clienti-mandanti.