Con Sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023, le Sezioni Unite si sono espresse sui diritti dei creditori garantiti da ipoteca e pegno nel contesto di una procedura di fallimento.
La pronuncia in materia di diritti dei creditori garantiti da ipoteca e pegno fa seguito all’ordinanza interlocutoria che ha sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite i seguenti quesiti: se i terzi titolari di ipoteca o di pegno sui beni che siano ricompresi nel fallimento, in ragione di una garanzia prestata per un debito altrui, siano legittimati a far valere il proprio diritto mediante il processo di verificazione del passivo di cui al capo quinto del titolo secondo della legge fallimentare, oppure possano conseguire la soddisfazione attraverso l’intervento nella fase di distribuzione di quanto ricavato dalla vendita del bene gravato da pegno o ipoteca; se, ai fini della partecipazione al concorso, sia sufficiente l’accertamento della garanzia opponibile ai creditori, o viceversa sia doverosa la verificazione dell’esistenza e dell’entità del credito garantito; se tale verifica debba verificarsi mediante l’intervento del debitore garantito, e in quale modo; se e con che modalità la decisione pronunciata a seguito dell’opposizione allo stato passivo possa condizionare l’esercizio del diritto di rivalsa verso il debitore garantito.
Di seguito si riportano espressamente i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.
- I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.
- Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.
- Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito.
- Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa.