Con la pronuncia in oggetto, il Supremo Collegio ha evidenziato, inter alia, come non sussista la legittimazione, in caso di sequestro preventivo su un bene gravato da pegno o ipoteca, per il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia a chiedere la revoca di una misura cautelare. La Corte di Cassazione, tuttavia, riconosce, in caso di pegno irregolare (comportante un trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia), la legittimazione a ricorrere contro un sequestro penale disposto sui beni costituiti in tale pegno da parte del debitore, ad opera della persona giuridica a cui le res sono state sequestrate.
In particolare, per quanto concerne il primo profilo indicato, la Suprema Corte pone in rilievo come non sia ammissibile proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata, ossia quando il processo penale risulta ancora pendente, da parte del terzo creditore garantito. Quest’ultimo non presenta, infatti, “una posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà”. Di conseguenza, gli articoli 321.3 e 322 c.p.p. (richiamati dal ricorrente) non legittimano il creditore pignoratizio a chiedere la revoca del sequestro pignoratizio mentre il processo penale è pendente, riferendosi alla distinta posizione del “soggetto che assume di essere proprietario del bene sequestrato”, in quanto, in presenza di terzo creditore assistito da garanzia reale, ci si colloca al cospetto di un conflitto tra diritti differenti, dato che il credito “non ha la stessa valenza del diritto dominicale”. In aggiunta, qualora il creditore potesse anticipare la tutela fin al punctum temporis in cui il sequestro è disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte. Il Supremo Collegio si oppone espressamente alle pronunce n. 2319/2015 e n. 42144/2013 della stessa Corte, entrambe sostenitrici della coincidenza della legittimazione ad impugnare con la detenzione qualificata o il possesso della cosa (e non con il diritto di proprietà sulla medesima).
In relazione al secondo profilo segnalato, la Corte di Cassazione, ricollegandosi ad un costante orientamento giurisprudenziale, sottolinea come il pegno irregolare (ex art. 1851 c.c.) in tema di anticipazione bancaria presenti come effetto reale l’uscita del bene dalla sfera giuridica del previo proprietario. Di conseguenza, “l’accipiens deve restituire il tantundem solo se e quando interviene l’adempimento dell’obbligazione garantita”. Permane, pertanto, la legittimazione a contrastare il sequestro penale presso il creditore dei beni costituiti dall’indagato-debitore, in quanto “beni non più di proprietà del costituente”.