Alla riconosciuta utilizzabilità del patto destinato a consentire una fisiologica sostituzione della res gravata da garanzia fa riscontro l’indicazione che il valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funga da limite invalicabile per le future sostituzioni della stessa (in coerenza, del resto, con la funzione tipica del patto di rotatività, correntemente individuata nella positiva esigenza di conservare integro il valore economico del bene inizialmente dato in garanzia).
In caso di pegno rotativo, la mancata previsione del limite di valore per la sostituzione del bene gravato dalla garanzia non importa, in sé e per sé, la nullità del patto. Implica, piuttosto, l’inidoneità di questo a produrre gli effetti della continuità e unitarietà del rapporto di pegno: le sostituzioni della cosa, che vengano ad accadere, portano dunque, nella sostanza, alla formazione di pegni distinti, per così dire «nuovi».