Con il provvedimento in oggetto, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (a seguito di opposizione proposta dal debitore ingiunto poi fallito), il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 52 l.fall.
Il decreto ingiuntivo, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, non è equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato. In ragione di quanto precede, pertanto, non trova applicazione l’eccezione al principio dell’accertamento concorsuale di cui all’art. 96 l.fall., avente a oggetto l’ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati proprio con sentenza non ancora passata in giudicato.
Come conseguenza, se il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa, uguale inopponibilità la devono subire i diritti (quali quelli derivanti dall’ipoteca giudiziale) che traggono titolo dal decreto ingiuntivo stesso.