Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 giugno 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/895 che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) per quanto riguarda l’intervento sui prodotti.
Il presente Regolamento specifica ulteriormente i criteri e i fattori elencati all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del Regolamento PEPP, per l’accertamento da parte dell’EIOPA dell’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione.
Si evidenzia che l’accertamento dell’esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l’utilizzo del potere di intervento da parte dell’EIOPA nella prospettiva dell’ordinato funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l’utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all’esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l’intervento dell’EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori.
Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.