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Perdita del requisito di PMI innovativa e disciplina fiscale delle stock-option

20 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 167/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla perdita del requisito di PMI innovativa e le conseguenze sul regime di stock-option.

I chiarimenti si riferiscono all’individuazione del momento rilevante ai fini fiscali per l’esercizio di un diritto di opzione non liberamente cedibile a terzi, noto come stock-option.

In base a diverse fonti di prassi, il momento rilevante è quello dell’esercizio del diritto e non la data di emissione o di consegna dei titoli o delle annotazioni contabili successive.

La proprietà dei titoli azionari e dei diritti in essi incorporati si perfeziona con il consenso del soggetto titolare del diritto di opzione, ovvero la dichiarazione di esercizio del diritto.

Il regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option o dall’assegnazione di azioni è stato derogato dalle disposizioni agevolative contenute nell’articolo 27 del decreto legge n. 179 del 2012, che riguarda la remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato.

Inoltre, il regime di esenzione si applica anche ai redditi di lavoro derivanti dall’esercizio di stock-option e dall’assegnazione di azioni relativi a piani di incentivazione implementati da PMI innovative, come previsto dal comma 9 dell’articolo 4 del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3.

Anche in caso di cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato, quelli già assegnati continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche se il periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto è successivo alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start-up innovative.

Ai fini dell’applicabilità dell’esenzione, rileva la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla società al momento in cui quest’ultima si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell’esercizio dell’opzione o dell’accettazione delle azioni da parte dei beneficiari.

 

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