Il Tribunale di Milano, con la pronunzia in esame, ha affermato che la partecipazione qualificata di cui all’art. 2434-bis cod. civ. non integra mero elemento di fatto, la cui sussistenza è necessaria, e sufficiente, al solo momento della proposizione della domanda, ma attiene alla legittimazione ad agire del socio impugnante, pertanto, da ricondurre nell’alveo delle condizioni dell’azione. Conseguentemente, la sopravvenuta perdita della soglia di partecipazione qualificata determina l’improcedibilità della domanda di nullità, nonché di annullamento, della delibera di approvazione del bilancio proposta.
A seguito della perdita della soglia di partecipazione qualificata, tuttavia, è consentito alla parte ‒in quanto integrante mera modificazione, nell’unico senso consentitogli, della tutela richiesta contro l’atto illegittimo altrui‒ proporre domanda di risarcimento del danno, i presupposti per la formulazione della stessa essendo sorti in epoca successiva rispetto alla maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, a causa di un evento esterno al processo, e legato all’evoluzione della struttura societario, non dettato da una scelta compiuta in ambito processuale.
Anche qualora si ritenesse che la proposizione di domanda risarcitoria integri mutatio libelli, e non mera emendatio, non sarebbe comunque configurabile, a carico del socio impugnante la delibera, l’onere di instaurare un nuovo e distinto giudizio, non sussistendo alcuna esigenze di ampiezza del contraddittorio, essendo la domanda risarcitoria comunque sorretta dai motivi di invalidità già dedotti in via di impugnazione della delibera medesima.