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Giurisprudenza

Perdite su crediti: ai fini della deducibilità spetta al contribuente la prova dell’inerenza

7 Maggio 2019

Cassazione Civile, Sez. VI, 08 aprile 2019, n. 9784 – Pres. Iacobellis, Rel. Conti

Di cosa si parla in questo articolo

Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi posti a fondamento della deducibilità delle perdite su crediti si considerano sussistere per legge e dispensano il creditore dal comprovare il mancato realizzo ed il carattere definitivo della perdita, potendo il credito essere portato in deduzione dal reddito d’impresa dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti nella diversa ipotesi prevista dalla prima parte dell’art. 101, visto che l’accertamento giudiziale o da parte di un’autorità amministrativa dello stato d’insolvenza del debitore (o dello stato di crisi nel caso del concordato preventivo) conclama una situazione di illiquidità definitiva da parte di un’autorità indipendente e non dello stesso creditore.

Tuttavia, la prova in capo al contribuente dell’esistenza del credito – fatturato e accertato giudizialmente – e dell’insolvibilità del debitore – conclamata dalla dichiarazione di fallimento e dalla nota del curatore attestante la mancanza di riparto per i crediti chirografari unitamente all’utilizzabilità della perdita di credito per l’anno d’imposta in cui venne pronunziata la dichiarazione di fallimento – non esime, comunque, il contribuente dal comprovare che la deduzione si riferisse ad una pregressa tassazione del ricavo, poi divenuto inesigibile. In tanto, infatti, il legislatore ha previsto la deducibilità della perdita, in quanto il contribuente abbia previamente subito la tassazione del ricavo, divenuta indebita a fronte della mancata riscossione del credito.

In tal senso, spetta comunque al contribuente l’onere della prova sull’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, e sulla coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa.

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