Una decisione dal tenore eminentemente processuale.
Si fa il punto, invero, sui requisiti necessari per concedere la tutela d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per ottenere la sospensione degli addebiti, posti in esecuzione del contratto d’investimento stipulato in titoli derivati, nei confronti del cliente-ricorrente.
In particolare, sussiste il periculum in mora, quale pregiudizio irreparabile alla sfera soggettiva del ricorrente, che non appare – quantomeno a una cognizione sommaria dei fatti di causa – operatore qualificato, poiché la reiterazione nell’addebito delle somme dovute, condurrebbe a rendere sempre più ingravescente la sua situazione finanziaria, alla stregua di una vera e propria “crisi”.
La sospensione degli addebiti beneficia il ricorrente altresì dell’astensione, da parte dell’istituto bancario, della vincolata segnalazione della situazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi.