Con sentenza del 15 marzo 2012 il Tribunale di Siracusa affronta il tema degli obblighi di diligenza a carico dell’intermediario nell’espletamento dei servizi di pagamento on line, ed in particolare nell’adozione delle misure tecniche idonee a garantire un adeguato standard di sicurezza nell’effettuazione dei pagamenti tali da evitare fenomeni di phishing a danno dei clienti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità di Poste Italiane sul presupposto che:
– l’operazione veniva segnalata tempestivamente dei sistemi di monitoraggio anti frode poiché disposta da indirizzo IP difforme da quello utilizzato normalmente dal cliente;
– l’indirizzo IP identifica univocamente la connessione da uno specifico PC (o altro dispositivo telematico) alla rete;
– i sistemi anti frode adottati dall’intermediario allarmano le transazioni disposte da un cliente mediante un indirizzo IP difforme da quello abitualmente utilizzato per disporre operazioni on line;
– il postagiro in frode era stato eseguito alle ore 13:01 e alle 13.02 la cliente prelevava da ufficio postale le somme girocontate in frode sul suo conto corrente postale.
Secondo il Tribunale, attesa l’anomalia dell’operazione, l’aver consentito il prelievo della somma in un lasso di tempo così ristretto, senza prima aver verificato l’effettiva provenienza dell’ordinativo dal titolare del conto, costituisce una violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, idonea a legittimare la richiesta di danno da parte del cliente.