Con Nota n. 24 dell’8 gennaio 2022, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) sugli indicatori dei piani di risanamento.
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli Orientamenti EBA EBA/GL/2021/11 abrogano e sostituiscono a decorrere dal 14 febbraio 2022 gli orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) del 6 maggio 2015 cui la Banca d’Italia si era conformata nel 2017 con il provvedimento in tema di piani di risanamento (n. 193605 del 15 febbraio 2017) poi sostituito integralmente con il Provvedimento del 1° settembre 2020 recante le disposizioni e le aspettative in materia di contenuti dei piani di risanamento.
La presente nota della Banca d’Italia conferma l’avvenuta attuazione degli orientamenti dell’EBA attraverso la modifica del Provvedimento del 1° settembre 2020. Con essa si richiama l’attenzione degli intermediari – soggetti ai sensi della normativa nazionale all’obbligo di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo – sulle seguenti novità introdotte con i nuovi Orientamenti:
- l’aggiornamento dell’elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento (cfr. allegato II);
- le modalità di calibrazione degli indicatori e delle soglie di allarme in linea con i principi dettati dagli Orientamenti. Una prudente calibrazione degli indicatori secondo i principi dettati dagli Orientamenti agevola l’avvio del processo di risanamento con largo anticipo rispetto alla possibile violazione dei requisiti regolamentari e al conseguente intervento dell’autorità di vigilanza (cfr. para.27 e Capitolo 5);
- i termini per l’avvio del processo di escalation decisionale in materia di attivazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano e per la notifica all’Autorità di vigilanza degli esiti del processo decisionale (cfr. para. 32-37);
- la richiesta di dotarsi di un’organizzazione interna per il monitoraggio degli indicatori al fine di corrispondere all’eventuale richiesta dell’Autorità di vigilanza di fornire un reporting almeno mensile sull’andamento degli indicatori e, nell’eventualità di una crisi (o della violazione di uno o più indicatori) un reporting ancora più frequente (cfr. para.39).