Con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, la Prima sezione della Corte di Cassazione (Pres. Turrisi, Rel. Perrino) si è pronunciata in relazione alla legittimità della dilazione nei pagamenti di notevole durata, oltre l’anno dall’omologazione del piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti ex art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa) previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
In primo grado, con decreto depositato in data 12 aprile 2022, il Tribunale di Nola aveva omologato il piano del consumatore, proposto in pendenza di procedura esecutiva immobiliare relativa a un mutuo fondiario, che prevedeva la dilazione ultrannuale del pagamento in relazione ai creditori privilegiati.
Nonostante il parere contrario della Banca creditrice ipotecaria il giudice di primo grado aveva omologato il piano ritenendolo maggiormente conveniente rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva ed escludendo l’esistenza di un divieto di dilazione ultrannuale dei crediti privilegiati, a condizione che fosse stata garantita ai creditori privilegiati la possibilità di esprimersi in ordine alla proposta.
In seguito al reclamo presentato dalla Banca, il Tribunale di Nola aveva dichiarato inammissibile il piano ritenendo decisivo il dissenso espresso dal creditore privilegiato. Avverso tale decisione la debitrice ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso e ha ribadito l’orientamento secondo il quale nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, a condizione che sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto non è possibile escludere la possibilità che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto.
Inoltre, la Corte afferma l’inapplicabilità al piano del consumatore dei principi elaborati in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, in quanto nel piano del consumatore non è previsto l’accordo con i creditori e, di conseguenza, l’approvazione è riservata al giudice a seguito di una mera discussione in presenza delle parti.