L’accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto, per la rilevanza dell’effetto esdebitatario che produce (e quindi per il notevole sacrificio imposto al ceto creditorio), ad un severo sindacato di meritevolezza demandato al giudicante. La necessità di un siffatto giudizio si ricollega alla considerazione che l’omologa non è subordinata all’approvazione dei creditori ed integra, quindi, una rilevante compressione dei loro diritti.
In tal senso, non sussistono i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore, in ordine al giudizio di meritevolezza, laddove il debitore abbia assunto degli impegni finanziari cui non era sicuramente in grado di far fronte ed abbia colposamente determinato il proprio sopra indebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.