Con la sentenza in epigrafe sono state rassegnate le seguenti considerazioni:
– il contratto d’investimento “FOR YOU”, stipulato tra banca e cliente, dà vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari, di cui all’art. 1, co. 2, lett. j), d.lgs. 58 del 1998 (in linea con Cass., Sez. I, 3 febbraio 2012, n. 1584);
– trattandosi di contratto in strumenti finanziari, deve trovare applicazione la normativa di cui al TUF e alla normativa di settore di secondo grado;
– è altresì meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., posto che è lo stesso legislatore, all’art. 1, co. 6, del TUF, ad aver ricompreso tra i servizi accessori “la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare una operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento”;
– nel caso di specie, l’acquisto degli strumenti finanziari in oggetto – in particolare quelli in fondi di investimento azionari (pari al 45% del complessivo capitale investito) – da parte di un investitore senza dubbio “non qualificato” è stata posta in essere in violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, in quanto inadeguato;
– posto che le singole illegittime operazioni poste in essere dall’intermediario si pongono in diretta esecuzione del contratto quadro, le sanzioni previste per esse dall’ordinamento non potranno che riverberare i propri effetti su quest’ultimo;
– alla risoluzione del contratto quadro, qualora, come nel caso di specie, ve ne siano gli estremi, consegue, come ritenuto pacificamente in dottrina e giurisprudenza, la ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.