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Giurisprudenza

Piena utilizzabilità della lista Falciani in sede di accertamento

25 Giugno 2021

Maria Cristina Latino

Cassazione Civile, Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 741 – Pres. Sorrentino, Rel. Giudicepietro

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di accertamento tributario, sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria”.

L’Agenzia delle entrate ricorreva avverso la sentenza che rigettava l’appello da questa proposto, nell’ambito di una controversia relativa provvedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, notificato ad una contribuente per l’omessa compilazione del quadro RW, sulla base dell’esistenza di attività finanziaria ed investimenti all’estero, desunti dalla lista Falciani e non dichiarati.

In particolare, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione dell’articolo 12 D.L. primo luglio 2009 n.78, dell’articolo 2697 cod. civ., della direttiva CEE n. 77/799, dell’articolo 191 e 240 cod. proc. pen., dell’articolo 31-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dell’art. 27 della Convenzione Italo – Francese, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la trasmissione delle informazioni contenute nella c.d. lista Falciani era ritenuta essere avvenuta nel pieno rispetto della normativa sulla cooperazione internazionale ed era, quindi, pienamente utilizzabile.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione dell’articolo 12 D.L. 78/2009, dell’articolo 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, anche un solo indizio possa assumere portata decisiva ai fini dell’accertamento, purché grave e preciso.

A parere della Suprema Corte di Cassazione il ricorso è da accogliere, in quanto i motivi risultano fondati e connessi.

In particolare, la Corte afferma, nel richiamare un proprio consolidato orientamento che “[… l’amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica […]” (Cfr. Cass. 3276/2018).

Inoltre, la Corte precisa che “sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, […] con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale […] sub specie di presunzione semplice” (Cass. Cfr. Cass. 33893/2019)

Infatti, “in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana […] senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria” (Cass 31779/2019).

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi la piena utilizzabilità ai fini probatori della lista Falciani e la possibilità che la prova per presunzioni si basi anche su di un unico indizio, che abbia i requisiti di gravità a precisione.

 

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