Con ricorso depositato ex art. 700 cod. proc. civ., un socio di s.r.l. la cui quota di partecipazione era oggetto di procedura esecutiva mobiliare chiedeva al Tribunale di ordinare alla società di consentirgli di accedere, ai sensi dell’art. 2476, comma 2°, cod. civ., all’intera documentazione sociale, con facoltà di estrarne copia a propria cura e spese. Contro il provvedimento del Tribunale, la società proponeva in seguito reclamo sostenendo che i diritti amministrativi ed in particolare il diritto di accesso alla documentazione sociale non spettino al socio la cui quota sia oggetto di pignoramento.
Il Tribunale rigetta il reclamo affermando che in caso di pignoramento della quota l’esercizio dei diritti amministrativi ad essa connessi è soggetto alla disciplina di cui all’art. 2352, cod. civ., cui rinvia espressamente l’art. 2471-bis in materia di s.r.l. Ai sensi dell’ultimo comma della citata disposizione, deve pertanto riconoscersi una legittimazione concorrente tra socio e creditore pignorante con riferimento all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2°, cod. civ., in quanto diritto amministrativo diverso da quelli previsti dallo stesso art. 2352.
Il Tribunale osserva che il diritto in esame, ove esercitato dal socio, non appare in ogni caso idoneo ad incidere sulla quota o sul valore di quest’ultima ai fini della liquidazione, essendo al contrario strumentale all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Inoltre, la legittimazione concorrente per l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476, comma 2°, cod. civ. si giustifica altresì a mente del carattere eccezionale della «dissociazione» tra la titolarità della partecipazione sociale e la legittimazione all’esercizio dei diritti ad essa connessi, la quale non può pertanto avere luogo che nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore. In mancanza di un’apposita previsione di legge, il pignoramento della quota non è così idoneo a privare il socio del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
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