Con Circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Le modifiche introdotte sono volte a:
- innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);
- escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);
- modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912).
In termini generali, l’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period).
Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità).