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Attualità

PMI: categorie di quote e agevolazioni fiscali

12 Aprile 2018

Matteo Baldascino e Alessandro Paccoi

Di cosa si parla in questo articolo
PMI

Premessa

Nell’ordinamento italiano sembra iniziarsi a delineare, con sempre maggior nitidezza, un quadro normativo favorevole al potenziamento della competitività delle PMI innovative. In particolare, con il D.L. n. 179/2012 (il “Decreto”), il legislatore italiano ha originariamente introdotto la categoria sociale delle c.d. “start-up innovative”. Nello specifico, l’art. 26 del Decreto recava specifiche deroghe al diritto societario, applicabili principalmente alle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, mentre nei successivi artt. 27 e 29 il legislatore utilizzava la leva fiscale per incentivare gli investimenti nelle predette società. L’ambito applicativo delle citate norme è stato successivamente ampliato, in un primo momento, alla categoria delle c.d. “PMI innovative”[1], secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Con l’introduzione della successiva Legge 21 giugno 2017, n. 96, veniva invece disposta la sostituzione, all’interno del richiamato art. 26 del Decreto, delle parole “start-up innovative”, ovunque esse ricorressero, con la locuzione “PMI”. Tale sostituzione comportava de facto un’estensione a tutte le PMI costituite in forma di S.r.l. delle predette deroghe al diritto societario e degli incentivi fiscali, prima esclusivamente riservati alle sole start-up e PMI dotate del carattere di innovazione. Senza indugiare sui contenuti e sugli ulteriori eventuali profili di novità introdotti dal Decreto e dai successivi interventi legislativi, il presente elaborato si ripropone, da un lato, di indagare alcuni degli aspetti salienti riguardanti una delle principali innovazioni introdotte dalle richiamate novelle legislative, ovvero la possibilità per le PMI costituite in forma di S.r.l. di creare “categorie di quote”. Sotto altro profilo, si intende invece fornire una panoramica degli incentivi fiscali riconosciuti dalla normativa di riferimento in favore delle suddette PMI.

Le categorie di quote: il problema del regime di temporaneità

Come anticipato, a seguito della L. n. 96/2017 è stata estesa alle PMI costituite in forma di S.r.l., fra l’altro, una deroga alle norme di diritto societario già prevista per le start-up innovative, che consentiva la creazione di particolari categorie di quote fornite di diritti diversi. L’atto costitutivo di tali PMI può oggi infatti liberamente determinare il contenuto delle varie categorie di quote, anche in aperta deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2468, commi secondo e terzo, c.c., creare categorie di quote del tutto prive di diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Tuttavia, giova ricordare, le deroghe inizialmente introdotte dall’art. 26 del Decreto in favore delle start-up innovative erano soggette ad uno stringente “termine di durata” di cinque anni[2], decorrenti dalla data di costituzione della relativa società. La ratio sottesa a tale termine era chiara: permettere alla società di godere, durante la propria fase di avvio (per l’appunto, di “start up”), di un particolare regime di favore, grazie anche alle innumerevoli deroghe di natura societaria e fiscale ad esse accordate durante tale lasso di tempo. Ciò comportava tuttavia che, al termine dei cinque anni, “scadesse” la privilegiata qualifica di cui godevano tali società che, per l’effetto, sarebbero ritornate ad uno status di S.r.l. “ordinarie”, con conseguente applicazione delle relative disposizioni codicistiche. Il c.c. tuttavia non conteneva (né tuttora contiene) al suo interno alcuna previsione che consentisse (né che tantomeno regolamentasse) la creazione di categorie di quote per le S.r.l.. La disciplina dettata dell’art. 2384 c.c. in relazione alle società azionarie, che consente di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, non è stata infatti mai replicata, neppure a seguito della Riforma del diritto societario del 2003, per le S.r.l.. Ciò ha quindi indotto autorevole dottrina[3] a escludere la possibilità di una tacita estensione alle S.r.l. della disciplina dettata relativamente alle azioni di categoria.

Alla luce di quanto sopra premesso, è venuto ai più da chiedersi, in primo luogo, se il regime di temporaneità quinquennale disposto dal legislatore per le start-up innovative sia applicabile anche alle PMI e, alla luce dell’assenza di qualsivoglia disciplina codicistica, quale sorte spetterebbe alle “quote di categoria” di una PMI costituita in forma di S.r.l. allo spirare del termine di durata di tale regime.

Per quanto qui rilevi, la risposta al secondo quesito è stata offerta dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con massima 63/2016. A mente della massima notarile citata “le categorie di quote non sarebbero soggette al regime di temporaneità di cinque anni previsto per le start-up innovative” (ex art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012), in quanto tale disposizione non sarebbe espressamente richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015. Al decorrere di tale termine pertanto, le categorie di quote in parola manterrebbero efficacia “limitatamente alle sole quote di partecipazione già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa”.

Sembra opportuno catalizzare l’attenzione proprio su tale ultima proposizione. La massima, infatti, si riferisce espressamente alle sole PMI innovative, essendo stata assunta dal Consiglio sotto la vigenza del D.L. n. 3/2015, che estendeva le deroghe di cui all’art. 26 del Decreto alla categoria, appunto, alle PMI che presentassero il carattere dell’innovatività.

Occorre pertanto domandarsi se, alla luce della novella legislativa del 2017, l’inapplicabilità del regime di temporaneità possa estendersi anche alle categorie di quote di PMI costituite sì in forma di S.r.l., ma prive del già menzionato carattere innovativo. Sembra a tal proposito potersi giungere ad una soluzione di esito positivo per due diversi ordini di ragioni: in primo luogo, come già ricordato, lo stesso dettato dell’art. 50 del D.L. n. 50/2017 prevede in modo esplicito la sostituzione dei riferimenti contenuti all’art. 26 del Decreto alle “start-up innovative” con riferimenti alle “PMI”. Il termine “PMI” non viene quindi utilizzato in mera sostituzione del termine “start-up”, ma sembra per converso assorbire, di fatto, anche il carattere dell’innovatività sostituendo l’intera locuzione “start-up innovativa” (a differenza di quanto accadeva invece con la sostituzione precedentemente disposta dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015). In secondo luogo, una simile conclusione può dirsi coerente con l’intento perseguito del legislatore a mezzo della L. n. 96/2017. La riforma ha infatti voluto estendere, fra l’altro, l’ambito di applicabilità della disciplina prevista all’art. 26 del Decreto alla generalità delle PMI, senza che acquistasse pregio la distinzione fra PMI innovative o meno.

Le previsioni fiscali: un incentivo agli investimenti e un’opportunità per la crescita delle PMI.

Delineata – nei propri tratti essenziali – la deroga al diritto societario oggetto del presente elaborato, che, come detto, si sostanzia nella possibilità per le PMI di emettere particolari categorie di quote, il presente paragrafo si propone di fornire una panoramica delle principali misure fiscali previste in favore delle PMI.

A questo riguardo, vale innanzitutto rilevare che l’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015 ha esteso alle PMI che operano nel campo dell’innovazione[4] l’applicabilità di alcune agevolazioni, anche di carattere fiscale, previste nel Decreto

In primo luogo, trova dunque applicazione anche alle PMI la possibilità di remunerare il proprio management, nonché i dipendenti ei collaboratori continuativi ricorrendo a piani di incentivazione di equity. In particolare, i predetti piani di incentivazione beneficiano di una disciplina fiscale di favore dal momento che l’art. 27 del Decreto stabilisce l’irrilevanza fiscale (e contributiva) delle assegnazioni di strumenti finanziari partecipativi in favore dei dipendenti e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, della PMI. Da ciò consegue che le assegnazioni di tali strumenti finanziari (di equity) da parte della PMI, a fronte dell’apporto di opere e/o della prestazione di servizi, non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto beneficiario (i.e. il soggetto che effettua l’apporto)[5], a condizione che tali strumenti finanziari non vengano successivamente riacquistati dalla PMI emittente, ovvero da altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo, nel termine di due anni dalla data dell’assegnazione[6]. La successiva cessione degli strumenti finanziari sarà assoggettata alle ordinarie modalità di tassazione dei redditi da capitale, ex art. 67 del TUIR[7].

La possibilità di applicare anche alle PMI l’art. 29 del Decreto risponde alla finalità di canalizzare gli investimenti delle imprese, o degli investitori persone fisiche, verso tali tipologie di imprese. In particolare, il citato art. 29 consiste nella deducibilità ai fini Ires[8] di un importo pari al 30 per cento del capitale investito nella PMI, a condizione tuttavia che l’investimento in questione sia detenuto per un holding period minimo pari ad almeno tre anni[9].

Con il successivo D.L. n. 69/2013 è stata introdotta la c.d. “Nuova Sabatini”, con la diversa finalità di promuovere lo sviluppo delle PMI[10], consentendo a tali imprese di effettuare investimenti a condizioni agevolate, attraverso la concessione di un contributo statale in conto interessi a beneficio delle PMI che ricorrono a specifici finanziamenti agevolati[11]. Tale contributo verrà riconosciuto in misura pari all’ammontare complessivo degli interessi, calcolati in via convenzionale applicando il tasso del 2,75 per cento, dalla durata di 5 anni e d’importo corrispondente alla durata del finanziamento[12]. L’erogazione del contributo viene ripartita in quote annuali ed è subordinata alla realizzazione dell’investimento. A ciò deve aggiungersi un ulteriore beneficio, vale a dire che l’importo finanziato potrà essere garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, fino all’80 per cento del relativo ammontare.

Da ultimo, il set di incentivi previsti in favore delle PMI ricomprende ora un nuovo credito d’imposta in favore delle PMI che a partire dal 2018 intraprendano la procedura per l’ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato (ovvero nei sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o facente parte dello SEE). L’art. 1, commi 89 – 92, della Legge n. 2017/2017 ha infatti previsto il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31.12.2020 per l’ammissione alla quotazione[13], nel limite della soglia di 500.000 Euro per singola annualità (e condizionato all’effettiva ammissione alla quotazione). Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini Ires, né alla base imponibile dell’Irap, e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 


[1] Come definite all’art. 4 D.L. n. 3/2015.

[2] Il termine iniziale di quattro anni è stato esteso grazie alla manovra correttiva del 2017. Il termine di durata del regime speciale previsto dall’art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012 è stato adeguato alla durata dello status di start up innovativa previsto dal D.L. n. 3/2015.

[3] Si veda, in questa stessa rivista, “PMI innovative e categorie di quote con diritti diversi nei nuovi orientamenti del Notariato Fiorentino”, Federico Urbani, 27 febbraio 2017, sub. nota 3.

[4] Cfr. Art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, secondo cui, ai fini che qui interessano, “alle PMI innovative si applicano gli articoli 27 e 29 del citato decreto legge n. 179/2012”.

[5] In altri termini, la norma stabilisce che il corrispettivo ricevuto (rectius il valore delle azioni, quote o degli strumenti finanziari partecipativi ricevuti) in contropartita delle prestazioni d’opera, di lavoro e dei servizi effettuati in favore della PMI è fiscalmente irrilevante.

[6] Cfr. Art. 27, comma 1, ultimo periodo, del Decreto. Si veda anche art. 6 del Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014. Si tratta quindi di un’ipotesi di recapture,in previsione della quale costituirà reddito di lavoro l’importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari al momento dell’assegnazione. La disposizione deve essere comunque coordinata con la previsione di cui all’art. 27, comma 5, del Decreto e, pertanto, l’eventuale differenza tra il corrispettivo derivante dal realizzo e l’importo soggetto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà un reddito da capitale, soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir.

[7] Cfr. Art. 27, comma 5, del Decreto.

[8] A questo riguardo, va rilevato che nel caso di investitore persona fisica, l’agevolazione consiste, per converso, in una detrazione dal reddito imponibile IRPEF pari al 30 per cento del capitale investito, nel limite dell’importo pari ad Euro 1.000.000 (ossia, pari a 300.000 Euro per ogni periodo d’imposta).

[9] Si precisa che sono agevolabili esclusivamente i conferimenti in denaro, a condizioni che essi siano iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della PMI. L’ammontare dei conferimenti ricevuti dalla PMI non può comunque eccedere la soglia di Euro 2,5 milioni per ogni periodo d’imposta.

[10] Cfr. art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

[11] Cfr. art. 2, comma 3, del D.L. n. 69/2013, secondo cui tali finanziamenti devono avere durata non superiore a 5 anni dall’acquisto del bene e non possono eccedere la soglia di Euro 2 milioni per ciascun beneficiario. Tali finanziamenti sono concessi da banche convenzionate, a valere su un plafond di provvista messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

[12] Cfr. art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016. A questo riguardo, va rilevato che – a seguito della Legge n. 232/2016 – il legislatore ha potenziato l’ambito applicativo della misura in questione con specifico riguardo agli investimenti effettuati dalle PMI in chiave manufacturing 4.0 (individuati negli Allegati 6/A e 6/B al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016), riconoscendo a tal fine un contributo in conto interessi in misura maggiore nella misura, applicando il tasso di interessi convenzionale nella misura del 3,575 per cento (cfr. art. 1, commi 52 – 57, della Legge n. 232/2016).

[13] A questo riguardo, vale rilevare che la normativa reca un generico riferimento ai “costi sostenuti per il processo di quotazione”. Nelle more di chiarimenti di prassi sul punto, si ritiene che dovranno rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione i seguenti costi: in primo luogo dovrebbero essere sicuramente ritenute agevolabili le spese per le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità della quotazione e, d’altro canto, risulteranno meritevoli di beneficio anche alcuni specifici costi sostenuti dalla società nell’arco della procedura di quotazione, vale a dire: (i) le spese sostenute per l’advisor finanziario, per gli advisors legali e fiscali, per la società di revisione (giudizio sul bilancio e comfort letter) nonché (ii) i costi afferenti alle c.d. listing fee da versare alla Borsa Italiana o al gestore del mercato di quotazione.

 

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