L’Osservatorio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha recentemente pubblicato una massima in materia di diritto societario, ove si analizza la particolare disciplina applicabile alle categorie di quote emesse dalle piccole e medie imprese (PMI) innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.
Occorre anzitutto premettere che l’articolo 2348, comma 2 c.c. ha previsto, sin dalla sua entrata in vigore e solo per le società azionarie, la possibilità di emettere “categorie di azioni fornite di diritti diversi” [1], fermo restando che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria devono conferire uguali diritti, garantendo eguali diritti ai portatori dei medesimi titoli [2].
Tuttavia, tale disciplina non è stata estesa – neppure dalla riforma del diritto societario del 2003 – alle società a responsabilità limitata. Tale silenzio ha indotto gli interpreti a escludere la possibilità per tali società di prevedere l’emissione di “categorie di quote” rappresentative del capitale sociale di società a responsabilità limitata [3], come peraltro ribadito chiaramente dalla Relazione alla riforma del diritto societario del 2003 (“si è ritenuto coerente con la caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata […] non prevedere la possibilità di categorie di quote”).
In tale panorama si è inserita l’innovativa disciplina in materia di start-up innovative di cui al Decreto Legislativo 18 ottobre 2012, n. 179. L’articolo 26, commi 2 e 3 di quest’ultimo prevede infatti che: “L’atto costitutivo della start-upinnovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. L’atto costitutivo [può altresì] creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative”.
In tal senso – pur limitatamente alle società a responsabilità limitata start-up innovativa – il legislatore ha superato sin dal 2012 il previgente divieto di emissione di particolari categorie di quote [4].
Tuttavia, le start-up innovative possono beneficiare di tale regime di favore, ai sensi dell’articolo 31, comma 4 del D.Lgs. 179/2012, per un periodo massimo di quattro anni e, comunque, sino a che esse non perdano la propria particolare qualifica di start-up innovative. Difatti, scaduto il termine quadriennale o perso il proprio status, le categorie di quote “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte”.
Successivamente, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 ha introdotto la particolare figura della “piccola e media impresa innovativa”, ossia la società di non grandi dimensioni in possesso degli specifici requisiti previsti da tale fonte di legge [5]. Le PMI innovative, se costituite in forma di società a responsabilità limitata, possono emettere categorie di quote al pari della start-up innovative, in forza del rinvio operato dall’articolo 4, comma 9 del D.L. 3/2015 a quanto previsto dal citato articolo 26 del D.Lgs. 179/2012.
A tale proposito, il Notariato Fiorentino ha anzitutto precisato che la qualifica di “PMI innovativa” è svincolata da qualsivoglia limite temporale, in ciò differenziandosi da quanto ricordato in ambito di start-up innovative, infatti l’articolo 4 del D.L. 3/2015 non opera alcun rinvio all’articolo 31, comma 4 del D.Lgs. 179/2012 (la qualifica non è dunque “a termine”). Tuttavia, pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso, la massima in esame enuncia il principio in base a cui, in caso di perdita dei requisiti posti dalla legge per il mantenimento di detto status giuridico (con conseguente cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese), le categorie di quote eventualmente istituite ai sensi di statuto “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte”, analogamente a quanto previsto ex lege in materia di start-up innovative.
Inoltre, il Notariato Fiorentino ha esemplificato alcuni “diritti diversi” attribuibili alle quote emesse dalle società a responsabilità limitata PMI innovative:
- intrasferibilità delle quote, oppure trasferimento condizionato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti [6], con la precisazione che lo statuto può escludere (o limitare) il diritto di recesso eventualmente spettante al socio che non abbia concorso alla decisione sintantoché la società mantenga la qualifica di PMI innovativa, ma in ogni caso per non più di cinque anni “alla luce di una lettura coordinata con la disciplina” applicabile alle società azionarie [7];
- assoluta inaccessibilità ai i libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione dell’impresa, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2476, comma 2 c.c., salvo il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci, in forza della norma (generale e inderogabile) di cui all’articolo 2422 c.c. [8].
Il Notariato Fiorentino, con la massima in esame, ha dunque effettuato un’importante opera di raccordo fra le norme applicabili alle start-up innovative e a quelle (meno precise e più lacunose) in materia di PMI innovative, di cui al D.L. 3/2015, confermando l’approccio estremamente flessibile riconosciuto dalla legge a favore di tali società.
[1] La riforma del diritto societario del 2003 ha modificato la formulazione originaria dell’articolo in oggetto, specificando che i diritti attribuiti alle azioni di categoria possono essere “diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite”.
[2] Sull’argomento sia rinvia, ove più ampi riferimenti, a U. Tombari, Commento all’articolo 2348 c.c., in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), La società per azioni, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 518 ss.
[3] Si veda, per tutti, M. Stella Richter jr., Disposizioni generali. Conferimenti. Quote, in AA.VV, Diritto delle società, Giuffrè, Milano, 2012, p. 302. Prima della riforma, ove esaustivi riferimenti, M. Dini, Categorie speciali di quote di società a responsabilità limitata, Giur. Comm., 6/1998, pp. 787 ss. Di avviso opposto, pur prima della riforma, A. Mignoli, Le assemblee speciali, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 348 ss.
[4] V. Rubertelli, Start up innovative e deroghe al diritto societario, Federnotizie, 2014, che giustifica tale scelta legislativa nella volontà di “consentire una diversificazione delle modalità di investimento nella start up rendendo quest’ultimo più rispondente alle esigenze dei differenti potenziali finanziatori”.
[5] Articolo 4, comma 1 del D.L. 3/2015.
[6] In linea con quanto previsto dall’articolo 2469, comma 2 c.c. con riferimento alla generalità delle società a responsabilità limitata.
[7] L’articolo 2355-bis, comma 1 c.c. prevede infatti che, in relazione alle azioni emesse, “lo statuto può […] per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento”.
[8] Si veda, con riferimento alla cogenza della norma di cui all’articolo 2422 c.c., M.B. Portale, Commento all’articolo 2422 c.c., in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), La società per azioni, cit., pp. 2152-2153.