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PNRR: integrazione delle Linee Guida RGS su controllo e rendicontazione

18 Settembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori.

Le suddette Linee Guida, emanate con Circolare 11 agosto 2022 n. 30, descrivono i principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione del PNRR – sia in relazione alla performance (milestone e target) che alle procedure di spesa – da porre in essere a cura dei Soggetti Attuatori e delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR.

Inoltre, le Linee Guida prevedono, nell’ambito delle diverse fasi attuative delle Misure PNRR, la redazione delle attestazioni delle verifiche effettuate: sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori; sulla procedura di gara; sui Rendiconti di progetto; sui Rendiconti di Misura.

La presente Circolare adotta l’Appendice Tematica sulla “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”, che riassume specificando le fasi procedurali che i Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatrici di misure PNRR, devono porre in essere attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul Sistema Informativo ReGiS.

La Circolare richiama altresì l’attenzione delle Amministrazioni a che l’utilizzo delle funzionalità del sistema informatico ReGiS debba sempre garantire che:

  • il trattamento dei dati sia funzionale esclusivamente ad individuare potenziali rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
  • sia fornita ai Soggetti Attuatori corretta informazione sull’utilizzo dei dati ad essi riferiti, disponibili nelle banche dati esterne, esclusivamente al fine di calcolare gli indicatori di rischio e/o supportare le attività di verifica;
  • le evidenze o i risultati del calcolo di rischio non siano mai resi pubblici, in quanto utilizzabili esclusivamente per le attività di verifica e, pertanto, soggetti a specifiche condizioni di protezione dei dati.
Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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