Con Decisione n. 3576 del 20 marzo 2024, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), si è pronunciato sul diritto del cliente di conoscere i presupposti per l’attivazione della polizza stipulata dall’intermediario per garantirsi dal rischio di credito del cliente, sancendo il seguente principio di diritto:
“Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa”.
Il contratto di finanziamento sottoscritto nel caso di specie, tutelava espressamente la ricorrente dal rischio impiego, prevedendo, a fronte della sua perdita, l’intervento dell’impresa assicurativa per l’estinzione del finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione e, che “la società di assicurazione…resterà surrogata…nei confronti del cliente”.
Sul punto, atteso l’espresso e dichiarato interesse della ricorrente all’attivazione della polizza a tutela del rischio di credito dell’intermediario, e, per altro verso, la contestazione dell’intermediario in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’attivazione della stessa, il Collegio ha ritenuto dirimente la lacuna informativa in capo all’intermediario, quale vizio rilevante in punto di violazione delle regole di comportamento piuttosto che di invalidità dell’atto.
Circostanza avvalorata altresì dagli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia del 30 marzo 2018, nella parte in cui prevedono, in capo all’intermediario, l’obbligo di rappresentare alla clientela “con un linguaggio semplice e chiaro quali sono gli eventi assicurati e cosa accade quando si verifica l’evento (e, in particolare, se il cliente sia o meno liberato dal debito). Deve anche essere data adeguata evidenza dell’esistenza del diritto di surroga e dei suoi effetti”.
Sotto tale profilo, la condotta dell’intermediario, tanto nella fase della trattativa quanto in quella dell’esecuzione del rapporto contrattuale, sia stata e sia caratterizzata da reticenze e carenze informative a dispetto di quanto previsto nei richiamati Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia e, più in generale, dei doveri di solidarietà contrattuale attuativi del principio di buona fede.
Ciò in aperto contrasto con gli interessi della cliente alla tutela della posizione correlata al contratto assicurativo anche nel caso in cui beneficiario e assicurato della prestazione sia l’intermediario finanziatore (Collegio di Napoli, n. 21016/19, richiamata dal Collegio remittente) e agli obblighi di buona fede che impongono alle parti del contratto (in specie, al finanziatore) “di preservare gli interessi dell’altra” (tra le tante, v. Collegio di Milano, n. 13957/2021).
Pertanto, poiché in molteplici circostanze la ricorrente aveva inutilmente richiesto al finanziatore informazioni sulla copertura assicurativa e chiarimenti sul diniego della sua attivazione, ai quali è stato laconicamente opposta l’insussistenza delle condizioni, il Collegio ha accertato il diritto della cliente a ottenere dall’intermediario convenuto ogni specifica informazione in ordine alle polizze assicurative in argomento e le puntuali motivazioni relative alla ritenuta, indimostrata insussistenza delle condizioni per la loro attivazione.