Nella fattispecie in esame il ricorrente agisce contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, la quale ha rigettato la domanda della società Alfa formulata per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto di fornitura a favore dell’acquirente garantita da fidejussione della società Beta.
La Corte d'Appello, richiamando il principio di diritto già affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 2005, n. 11261), ha ritenuto non operante la polizza fideiussoria formulata secondo lo schema del contratto a favore del terzo.
In tal senso i giudici di merito hanno precisato che <<la c.d. assicurazione fideiussoria>> – costruita come nella fattispecie de quo – <<costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dal contraente>>.
Il ricorrente rileva che nella fattispecie in questione, il contratto prevedeva una clausola con la quale la società aveva <<l’onere, entro cinque giorni dalla contestazione>> di comunicare al fideiussore <<ogni fatto o inadempienza del contraente acquirente>>.
Sicché la Corte d’Appello, nell’interpretare suddetta clausola, ha erroneamente ritenuto che, a seguito del mancato assolvimento dell’onere di informazione gravante sulla beneficiaria, decadesse la garanzia fideiussoria.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di impugnazione, ha ritenuto che tale decadenza della garanzia sostanzi una violazione della norma contrattuale e dell’art. 1915 c.c., e ha statuito pertanto il seguente principio di diritto: <<in materia di assicurazione fideiussoria non ricorre automaticamente l’impossibilità del beneficio assicurativo allorché la norma contrattuale non espliciti una espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell’ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto o inadempienza del contraente garantito>>.