La Corte di Cassazione, con ordinanza 1791 del 24 gennaio 2025, delinea la non obbligatorietà della procedimento di mediazione ex art 5 comma 1 d.lgs. 28/2010 in caso di contezioso su una polizza fideiussoria.
Sul punto si ricorda come la norma faccia riferimento all’obbligatorio espletamento della mediazione, nei casi di esercizio in giudizio dell’azione concernente le controversie nelle materie indicate all’articolo citato, tra le quali rientrano i conflitti in ambito di contratti bancari, finanziari e assicurativi.
Con riferimento al caso di specie, la Corte esclude l’operatività della norma sulla mediazione obbligatoria in quanto qualifica la funzione della polizza fideiussoria come di garanzia.
Nell’esprimersi in tal senso, la Cassazione si allinea ad una lettura rigorosa di “contratti bancari e assicurativi” per cui la legge impone l’obbligo di mediazione (Cass. 12883/2021; Cass 30520/2019).