Con sentenza n. 970 del 20 settembre 2011, il Tribunale di Prato definisce la corretta interpretazione di alcune clausole contrattuale relative ad una polizza index linked con sottostante titoli Lehman Brothers, arrivando a riconoscere il legittimo affidamento in capo al sottoscrittore della polizza circa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito.
Nel farlo, il Tribunale evidenzia come “il tenore letterale dell’art. 2.1 delle note informative e l’intitolazione della polizza come Progetto Performance 5 con capitale garantito e rendimento annuo variabile portano a sostenere che sia plausibile una diversa interpretazione del contratto, in base alla quale l’elemento di aleatorietà fosse riconducibile esclusivamente alle cedole annuali e non al capitale iniziale, che viene indicato come garantito”.
Altresì, nella stessa proposta di contratto veniva riportato, quale capitale iniziale, la somma pari a Lire 20.000.000, e, quale capitale minimo garantito alla scadenza, sempre la somma pari a Lire 20.000.000.
Per il Tribunale, quindi, il cliente poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sulla restituzione a scadenza del capitale investito.
Questo in applicazione del principio secondo cui chi predispone il contenuto delle condizioni generali del contratto, o la clausola di un contratto proposta ad un consumatore, non può invocare in sede di esecuzione del contratto delle interpretazioni che non fossero ragionevolmente evidenti alla controparte al momento della conclusione del contratto.