Con Ordinanza n. 25457 del 29 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha affermato come, in caso di polizza multirischi, l’omessa dichiarazione, riguardo alla sinistrosità pregressa dell’assicurato, di un precedente danno da incendio, configura una dichiarazione mendace rilevante ex art. 1892 c.c. ai fini della validità della polizza.
Nel caso di specie, l’assicurato aveva omesso di dichiarare all’assicuratore, al momento della compilazione del preliminare questionario informativo, di aver già subìto due anni e mezzo prima un sinistro analogo di danno da incendio su altro immobile di proprietà dell’assicurato attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d’opera parcheggiato in adiacenza allo stesso.
Nel confermare l’orientamento espresso dalla Corte di appello, la Cassazione ha ritenuto corretto ritenere tale omessa dichiarazione rilevante quale vera e propria reticenza negoziale ex art. 1892 c.c., posto che nel modulo di proposta contrattuale all’assicurato era stato espressamente richiesto dall’assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse sofferto sinistri della stessa natura di quelli indennizzabili in base alla stipulanda polizza.
Tale reticenza risulta rilevante rispetto alla conclusione del contratto, posto che detta sinistrosità aveva stretta attinenza col rischio assicurato (polizza multirischi comprendente l’incendio doloso), dovendosi ritenere circostanza indispensabile per dare all’assicuratore un quadro completo sulla consistenza del rischio.
Non appare invece conforme alla ratio legis dell’art. 1892 c.c. un’interpretazione che legittimi un comportamento dell’assicurato il quale, a propria discrezione, scelga quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare all’assicuratore sulla base di una discutibile autovalutazione della propria sinistrosità pregressa, la quale è pur sempre suscettibile di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Stante l’oggetto della polizza “multirischi” in questione, la quale comprendeva anche le ipotesi di incendio doloso, deve invece ritenersi obiettivamente rilevante qualunque specifico precedente episodio di incendio, proprio al fine di porre l’assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e “sinistrosità” dell’assicurato.