Sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap 40/12 i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo.
Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 2989 del 1 febbraio 2022, la quale ha chiarito che l’art. 28 d.l. 1/12 (e il Regolamento 40/12, che ad esso ha dato attuazione) vanno interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg Isvap 40/12 sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art. 1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.
In tal senso, si avrà imposizione di fatto, ad esempio, quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica; quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri; quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denotino che l’interesse assicurato, di cui all’art. 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore; quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, ordite ad decipiendum alterum.