Con sentenza del 18 gennaio 2016, n. 668, la Cassazione (Pres. Frasca – Rel. Rossetti) ha affermato il principio secondo cui il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c..
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12