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Giurisprudenza

Polizze index linked: banca condannata per mancata indicazione del conflitto di interessi

21 Febbraio 2012

Tribunale di Parma, 30 gennaio 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento del 30 gennaio 2012 il Tribunale di Parma condanna la banca a risarcire l’investitore per il danno patito a seguito della sottoscrizione di una polizza index linked.

Secondo il Tribunale, accertata la natura di strumento finanziario della polizza vita index linked, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/98 (TUF), anche se, solo successivamente alla stipulazione della stessa polizza, sia stata introdotta, nell’art. 1 del D.Lvo n. 58/98, con lettera w-bis), la definizione dì “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.

Ed in particolare, nel caso di specie, trovava applicazione il regime di cui all’art. 27, 2° comma, Reg. Consob 1152/98 (ratione temporis applicabile), il quale prevedeva che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione…’” ed, ai sensi del successivo comma 3, “Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi”.

Tuttavia, pur in presenza di un conflitto di interessi fra la compagnia assicurativa e la banca intermediaria, essendo la prima partecipata, al 50%, dalla seconda, ed avendo quest’ultima, pertanto, un concreto ed attuale interesse a collocare il prodotto finanziario: da un lato, la banca non aveva fornito prova dell’assolvimento all’obbligo prescritto dal citato art. 27, non avendo prodotto in giudizio il documento contenente l’autorizzazione scritta all’operazione del cliente consapevole; dall’altro, la nota informativa non conteneva la specifica indicazione dell’esistenza ed estensione del conflitto di interessi tra la compagnia assicurativa e la banca intermediaria in relazione all’attività di collocamento del prodotto finanziario.

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