Il Tribunale di Cagliari (sentenza 22 febbraio 2012, n. 513), affronta il tema delle polizze index linked con sottostante obbligazioni Lehman Brothers.
Nel caso di specie il contratto, pur richiamando il collegamento delle prestazioni previste contrattualmente al titolo obbligazionario Lehman Brothers sottostante, ricollegava eventuali effetti economici pregiudizievoli in capo al contraete assicurato solo con riguardo alle cedole annue e, più specificatamente, all’incidenza sul rendimento del titolo, limitandosi ad un solo generico e complessivo riferimento alla diminuzione del capitale liquidabile.
Allo stesso tempo era previsto che la società assicuratrice fosse tenuta a garantire alla scadenza della polizza la restituzione all’assicurato del capitale iniziale pari al premio versato.
L’eventualità di sopravvenuti eventi di natura straordinaria, tra i quali liquidazioni, fallimenti, etc., era contemplata dal contratto ai soli fini del calcolo della cedola annua.
Sulla base di tale assetto contrattuale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società assicuratrice rispetto alle somme ingiunte in ragione della polizza assicurativa stipulata con l’opposto assicurato; il Tribunale ha condannando altresì la società assicuratrice per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..