L’ISVAP ha emesso il provvedimento n. 2957 del 18 gennaio 2012 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009 concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all’articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private”.
In particolare è stato modificato il comma 3 dell’art. 7 del suddetto Regolamento ISVAP n. 32, in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze index linked.
A seguito delle modifiche, il comma 3 prevede fra l’altro che “Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b) [“A-” o equivalenti], non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l’ISVAP e l’autorità di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo”.
A fronte di tali modifiche, quindi, per la copertura delle riserve tecniche per le polizze index linked le imprese di assicurazione potranno utilizzare (ovvero mantenere) titoli di stato anche se con rating inferiore a A- o equivalenti.