Con sentenza del 25 gennaio 2012 il Giudice di Pace di Palermo affronta il tema della validità delle polizze index linked.
Tali polizze, come ricorda il Giudice di Pace, si caratterizzano per il fatto che la prestazione eseguita dall’assicuratore è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (art. 2 Codice delle Assicurazioni – art. 1. Circolare Isvap 551/2005).
In tal senso, le polizze vita index linked (al pari di quelle unit linked) possono considerarsi vere e proprie forme assicurative solo laddove garantiscono la restituzione del capitale. Diversamente, laddove il rimborso è subordinato all’andamento del titolo, tali polizze rientrano pienamente nella previsione di cui alla lettera u) dell’art. 1 co. 1 del D. Lgs 58/98 (TUF), con conseguente applicabilità della normativa di cui allo stesso Testo Unico della Finanza, ivi compreso l’art. 23 TUF, che impone la stipulazione per iscritto del contratto d’investimento.
Tale soggezione vale anche per le polizze stipulate prima dell’emanazione del D.lgs. 303/2006, il quale, inserendo la lettera w bis) all’art. 1 co. 1 del D.lgs. 58/98, ha espressamente ricondotto i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni nell’ambito della disciplina del TUF.
Sulla base di tali principi, il Giudice di Pace di Palermo ha pronunciato la nullità della polizza index linked per mancata sottoscrizione da parte della cliente del contratto quadro ex art. 23 del DLgs 58/98 ed ex art. 30 del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Nel farlo, il Giudice di Pace ha rigettato l’eccezione presentata dalla compagnia assicurativa, la quale aveva invocato la sottoscrizione della cliente in calce alla proposta di polizza di assicurazione vita al fine del rispetto dell’obbligo di forma scritta. Il Giudice di Pace ha infatti evidenziato come tale firma si trovasse in un foglio separato dal restante testo contrattuale, su un testo prestampato e in alcun modo collegato con la restante scrittura, prodotta in giudizio dalla compagnia assicurativa mancante di qualsiasi sottoscrizione della cliente e senza fornire la prova del suo collegamento con la descritta proposta, lasciando così priva di forma scritta le previsioni essenziali dell’accordo.