Le polizze index linked stipulate nell’aprile e nel giugno 2007, quando ancora non erano entrate in vigore le modifiche al TUF, ed in particolare l’art. 25 bis, in forza del quale anche i prodotti finanziari emessi dalla imprese di assicurazione sono sottoposti alle regole dettate dagli artt. 21 e 23 del TUF medesimo, sono polizze di assicurazione che, a differenza di quanto sostenuto in atto di citazione, non possono essere qualificate come contratti di natura finanziaria, ma vanno ricondotte alla categoria dei contratti assicurativi.
In tal senso si è infatti recentemente pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 1 marzo 2012 (c- 166-11), la qua-le, chiamata a risolvere la questione pregiudiziale relativa alla applicabilità a detti tipi di contratto della disciplina consumeristica relativa ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali di cui alla direttiva n.85/577 CEE, ha escluso, in assenza di una specifica previsione normativa a riguardo, la possibilità di considerare tali contratti come con- tratti di intermediazione di strumenti finanziari.
Secondo la Corte, invero, anche le polizze linked sono e rimangono polizze vita nonostante la connotazione finanziaria: “ i contratti detti «u-nit linked», oppure «collegati a fondi d’investimento», come quello concluso dal sig. González Alonso, sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressa- mente dall’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita», letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa di- rettiva.”
Tali principi di diritto sono sicuramente applicabili ai due contratti per cui è causa, in quanto, anch’essi, sono a tutti gli effetti, contratti di assicurazione sulla vita, in cui è prevista sia la presenza di un assicurato sia il pagamento di una somma nel caso di morte di quest’ultimo, così come stabilito dal Codice delle Assicurazioni, all’art. 2, comma 16. L’aspetto peculiare di dette polizze sta nel fatto che il premio pagato dall’attore era destinato ad essere investito in titoli azionari, circostanza che, secondo la succitata sentenza della Corte europea, come già detto, da sola non può portare, in assenza di una specifica previsione di legge, a considerare i contratti medesimi al pari di contratti di intermediazione finanziaria.
Dette conclusioni hanno trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di merito.
Il Tribunale di Roma infatti, dovendo decidere in ordine alla validità di polizze index linked stipulate prima del 1 luglio del 2007, data entrata in vigore dell’art. 25 bis TUF succitato, ha chiaramente escluso l’applicabilità a detti contratti della disciplina prevista per la sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari, non essendo ciò espressamente previsto nel testo unico ante riforma, dovendosi invece applicare quella prevista nel Codice delle assicurazioni.
In sintesi le polizze index Linked pur avendo una elevata componente finanziaria rimangono comunque prodotti assicurativi, sia perché l’assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall’assicuratore, quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza ( in tal senso anche Tribunale di Milano sentenza 9597/2010).