Con la pronuncia in epigrafe si è statuito che la polizza index-linked legata all’andamento di obbligazioni islandesi – peraltro prive di valore – non riveste i tratti peculiari del contratto di assicurazione, quanto piuttosto si configura quale “prodotto finanziario” (in linea con quanto fatto proprio, tra le altre, da Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061).
Si tratta, infatti, di una polizza linked c.d. pura posto che il premio è stato investito in strumenti finanziari, non è stata prevista alcuna garanzia alla corresponsione di un capitale e i rischi legati al mercato borsistico interamente assunti dall’assicurato: la sua conclusione è, pertanto, vincolata anche alle disposizioni di cui al Reg. Consob 11522/1998.
Legittima è dunque la pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società intermediaria, posto che i rapporti negoziali intercorrenti tra intermediario e cliente, in spregio alla normativa in materia di intermediazione finanziaria, non sono stati preceduti dalla stipulazione del contratto generale d’investimento (ossia quella particolare tipologia di contratto normativo definito “contratto quadro”).