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Polizze infortuni e malattia: da verificare le clausole che limitano la trasmissibilità agli eredi dell’indennizzo

1 Marzo 2018

Con Lettera al mercato del 28 febbraio 2018 IVASS ha richiamato l’attenzione delle imprese di assicurazione alla necessità di verificare se, nelle polizze che coprono l’invalidità permanente derivante da infortuni o malattia, siano presenti clausole che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità.

Attraverso tali clausole, da un lato, la compagnia si autoassegna termini discrezionali, in genere molto lunghi (fino a 18 mesi), per svolgere gli accertamenti medici, e dall’altro, si prevede l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti. Esse non consentono agli eredi neanche di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture.

La Corte di Cassazione ha già censurato tali clausole, mentre l’AGCM ha avviato dei procedimenti istruttori nei confronti di alcune compagnie assicurative per accertarne la vessatorietà.

Con la presente Lettera al mercato IVASS ha inviato le imprese di assicurazione, accertata la presenza di tali clausole nelle polizze infortuni e malattia, a modificarle entro 120 giorni. Per i contratti già’ stipulati, le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo.


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