La Corte di Cassazione, con ordinanza 3429 del 10 febbraio 2025, torna sul tema della cumulabilità di indennizzo e risarcimento dovuto dal terzo, delineandone l’esclusione anche nel caso di rinuncia alla surrogazione da parte della assicurazione.
Di seguito i principi di diritto espressamente enunciati dalla Corte Suprema:
“l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile“;
“la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei diritti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”.
Nel caso di specie, il danneggiato, già assicurato contro rischio infortuni presso la propria compagnia assicurativa, riceve, per il danno da incidente stradale con lesioni personali subito da terzi, un risarcimento dall’assicuratore r.c.a. del responsabile del sinistro.
In seguito, il soggetto danneggiato richiede alla propria assicurazione la corresponsione dell’indennizzo relativo alla propria polizza.
L’assicurazione lo rifiuta, adducendo come il cliente avesse già ottenuto il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione r.c.a del responsabile del sinistro e facendo riferimento alla non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del terzo.
La Cassazione, in primo luogo, chiarisce la natura indennitaria del contratto di assicurazione infortuni. In quanto tale, essa non può in alcun caso portare all’arricchimento del danneggiato o assicurato, secondo quanto delineato dal principio di indifferenza del risarcimento (ex art. 1223 cc) e dal principio indennitario. Ne consegue che, nel caso in cui l’assicurato abbia ottenuto il risarcimento, per il medesimo fatto oggetto dell’assicurazione, da parte del terzo danneggiante, l’assicuratore sarà tenuto a intervenire per coprire la parte del danno che non è stata risarcita dal responsabile civile.
Allo stesso modo, nel caso in cui l’assicurato contro rischio infortuni non mortali abbia ottenuto dal terzo il risarcimento del danno, l’assicuratore non potrà essere chiamato ad indennizzare il cliente dell’ammontare già concessogli, per il medesimo fatto, dal terzo responsabile.
Sulla base del citato principio indennitario, la Corte di Cassazione giunge alla affermazione del secondo principio di diritto.
In base a quest’ultimo, la rinuncia al diritto di surrogazione da parte della assicurazione non attribuisce all’assicurato il diritto di agire nei confronti del terzo per ottenere il risarcimento del danno da questi prodotto. In un caso simile, infatti, si verrebbe a configurare una trasgressione del principio, venendo a verificarsi un arricchimento dell’assicurato, il quale percepirebbe, oltre al premio assicurativo, anche il risarcimento del danno da parte del terzo danneggiante.
A tale conclusione si giunge facendo riferimento alla natura della surrogazione. In quanto negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all’assicuratore, la sua rinuncia da parte del titolare ne comporta l’estinzione.