Le polizze unit-linked collegate esclusivamente a fondi interni assicurativi PIR compliant conservano i benefici fiscali previsti dalla normativa sui PIR anche se i fondi interni investono in derivati nei limiti della quota libera del 30 per cento. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una compagnia assicurativa in materia di piani di risparmio a lungo termine (Cfr. Risposta interpello n. 233 del 15 luglio 2019).
1. Il caso
Il caso trattato nell’interpello riguarda una impresa di assicurazione operante nel settore vita e previdenza complementare che ha istituito un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato alla costituzione di un piano di risparmio a lungo termine (PIR) in conformità alla disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017) e successive modifiche.
Nella fattispecie prospettata, il contratto di assicurazione è costituito da un prodotto assicurativo-finanziario Ramo III, di tipo unit-linked e a vita intera che, alla data di presentazione dell’interpello, investiva esclusivamente in fondi interni assicurativi PIR compliant.
Nello specifico, la compagnia istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare se i fondi interni assicurativi collegati al suddetto contratto possano investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni richiamate dalla Circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E per gli OICR PIR compliant, stante la sostanziale assimilazione dei fondi interni assicurativi agli OICR.
2. La normativa di riferimento
I commi da 100 a 114 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016 hanno introdotto un regime di non imponibilità per taluni redditi di capitale e diversi realizzati da persone fisiche nell’ambito di piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli e divieti d’investimento, nonché un regime di esenzione dall’imposta di successione relativamente agli strumenti finanziari che compongono il piano.
In data 4 ottobre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le linee guida per l’applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine fornendo un primo documento interpretativo ufficiale in materia di PIR. Importanti chiarimenti sulla portata applicativa della disciplina in esame sono stati resi dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018.
L’agevolazione fiscale in favore dei PIR opera a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti quantitativi inerenti l’ammontare delle somme che possono essere destinate al piano (c.d. plafond), nonché requisiti qualitativi relativi alla composizione degli investimenti.
Sotto tale profilo, il comma 102 prevede un limite di composizione degli investimenti inseriti nel piano, stabilendo che per almeno i 2/3 di ciascun anno di durata del piano, almeno il 70% delle somme o valori destinati al piano deve essere costituito da investimenti qualificati (ossia, strumenti finanziari emessi da o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o, nel caso di imprese residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia). La quota obbligatoria del 70% deve essere poi investita per almeno il 30% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti (c.d. limiti di composizione).
Il comma 103 prevede invece un limite di concentrazione disponendo che le somme o i valori destinati nel piano non possano essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte (c.d. limite di concentrazione).
Il comma 105, infine, dispone che le somme e i valori destinati nel piano non possano essere investiti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi).
La mancata osservanza delle suddette condizioni comporta la decadenza dall’agevolazione.
Per i piani costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) ha introdotto ulteriori vincoli alla composizione degli investimenti, prevedendo che una quota pari ad almeno il 5% del 70% degli investimenti qualificati sia effettuata, rispettivamente, in strumenti finanziari emessi da PMI e ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione e in quote o azioni di fondi venture capital. Con Decreto del 30 aprile 2019 è stata emanata la relativa disciplina attuativa.
In base alla normativa vigente, i piani individuali di risparmio possono essere realizzati nel rispetto delle condizioni sopra richiamate anche mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (PIR assicurativi). In merito, le linee guida surriferite prevedono espressamente che il PIR assicurativo possa essere costituito con polizze ramo I, oppure di ramo III o multi-ramo (ossia una combinazione delle due tipologie).
Secondo quanto specificato dalle linee guida, nel caso dei PIR assicurativi, i vincoli agli investimenti previsti dai commi 102 e 103 (composizione e concentrazione) e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi di cui al comma 105, devono essere verificati in relazione agli investimenti sottostanti il contratto assicurativo.
3. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati
La normativa sui PIR non contempla espressamente la possibilità di effettuare investimenti in strumenti derivati né il tema è stato affrontato dalle linee guida del MEF.
L’Agenzia delle Entrate ha adottato una posizione restrittiva al riguardo nella Circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E, escludendo in linea di principio la possibilità di effettuare investimenti in derivati. Ciò in considerazione del fatto che nella generalità dei casi la stipula di tali contratti non comporterebbe esborsi di capitale da parte dell’investitore e pertanto non sarebbe possibile verificare il rispetto dei limiti d’investimento previsti dalla normativa in esame.
Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia previsto un’importante eccezione a tale principio, riconoscendo agli OICR PIR compliant la possibilità di effettuare investimenti in strumenti derivati nei limiti della quota libera di patrimonio del 30 per cento e a condizione che i derivati abbiano finalità di copertura.
In tale ipotesi, ad avviso dell’Agenzia, non si porrebbe infatti il problema di verificare il rispetto del limite del plafond in quanto l’esborso dell’investitore è collegato alla sottoscrizione delle quote dell’OICR PIR compliant.
4. Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta all’interpello n. 233 del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la soluzione interpretativa prospettata in tema di investimenti in derivati effettuati da OICR PIR compliant ai fondi interni assicurativi PIR compliant.
L’Agenzia ha evidenziato innanzitutto che nel PIR assicurativo, come nel caso di PIR costituito da fondi di fondi, i vincoli di composizione e i limiti di concentrazione devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi sottostanti (c.d. approccio look through).
In particolare, nel caso di polizza unit-linked collegata direttamente a quote di OICR PIR compliant i limiti d’investimento si considerano rispettati se la polizza investe in conformità ai vincoli previsti dal comma 102, avendo riguardo ai criteri applicabili agli investimenti effettuati tramite OICR come illustrati nella Circolare n. 3/E del 2018.
Sulla base di tali considerazioni, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non dovrebbero sussistere dubbi circa la possibilità che, nell’ambito di una polizza unit-linked collegata a quote di OICR PIR compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni indicate nella citata circolare.
Analogamente, qualora la polizza sia collegata esclusivamente ad uno o più fondi interni assicurativi che presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR, la polizza può ritenersi PIR compliant. A tale fine, il fondo interno PIR compliant dovrà rispettare sia i vincoli stabiliti dalle disposizioni regolamentari assicurative sia quelli previsti dalla normativa sui piani di risparmio a lungo termine.
Ne consegue, pertanto, che le polizze unit-linked collegate esclusivamente a fondi interni assicurativi PIR compliant conservano i benefici fiscali previsti dalla normativa sui PIR anche nel caso in cui i relativi fondi interni assicurativi investano in derivati di copertura, purché nei limiti della quota libera del 30 per cento.