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Polizze unit e index linked: destinatari e limiti agli investimenti nella consultazione IVASS

10 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Delle novità introdotte con la consultazione dell’IVASS sulle polizze unit e index linked e sulla disciplina dei prodotti vita parleremo al webinar del 24 maggio.

Lo scorso 11 marzo, l’IVASS ha pubblicato un documento di consultazione, il numero 3 del 2022, avente ad oggetto la revisione della disciplina regolamentare dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private – CAP), cioè dei contratti unit e index linked.

In generale il Regolamento dà attuazione alle norme del CAP partendo dalle disposizioni già presenti nella Circolare 474/2002 per le unit linked e nel Regolamento 32/2009 per le index linked.

Le modifiche sono, in particolare, volte ad allineare i limiti preesistenti sulle tipologie di investimenti ammissibili a quelli previsti dalla normativa sugli OICVM, nonché prevedere indicazioni sulla valutazione del rischio demografico.

L’intervento normativo oggetto della consultazione è destinato alle:

  • imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
  • imprese di assicurazione comunitarie abilitate a operare in Italia;
  • sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
  • imprese di assicurazione che siano ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni in argomento si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3, del CAP e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

Nell’ambito del processo di analisi, le opzioni considerate nel Regolamento sottoposto a consultazione dall’IVASS, hanno prodotto impatti in termini di concorrenza.

L’inclusione nel framework regolamentare delle imprese comunitarie abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia persegue la finalità di raggiungere, rispetto al passato, un level playing field con gli operatori italiani.

L’intervento normativo ha, inoltre, in coerenza con il dettato codicistico primario (art. 41, comma 5 del CAP) derivante dalla direttiva Solvency II, avvicinato la disciplina in materia di limiti agli investimenti dei prodotti linked agli OICVM del comparto finanziario.

Particolare interesse per gli operatori, rivestono gli articoli da 23 a 31 che contengono una serie di limiti agli investimenti.

In particolare, in aggiunta ai consueti limiti di carattere generale (vendite allo scoperto vietate, impossibilità di acquistare merci, metalli e pietre preziose o relativi certificati rappresentativi, divieto di assunzione di posizioni debitorie nette), vengono poi previsti una serie di ulteriori limiti.

L’investimento del fondo interno in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente non potrà superare, salvo alcune specifiche eccezioni:

  • il 5% del totale degli attivi;
  • gli investimenti in depositi bancari non potranno superare il 20% del totale degli attivi depositati presso un’unica banca;
  • l’investimento in derivati OTC non potrà comportare un’esposizione complessiva verso la stessa controparte superiore al 10% se la controparte è una banca ovvero al 5% in tutti gli altri casi;
  • l’investimento in strumenti emessi da uno stesso emittente o da soggetti appartenenti al medesimo gruppo non potrà essere superiore al 20% del totale degli attivi del fondo.

Limiti specifici valgono poi per i fondi.

L’investimento in OICVM e FIA aperti, non riservati, quotati o non quotati, non potrà superare il 10% delle attività; l’investimento in parti dello stesso OICVM non potrà essere superiore al 20%, mentre in caso di FIA aperto non riservato non potrà essere superiore al 10%, in generale l’investimento in tali ultimi fondi non potendo superare complessivamente la soglia del 30% del totale delle attività del fondo interno.

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