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Giurisprudenza

Polizze unit linked, fra obblighi informativi e regole di adeguatezza

25 Settembre 2024

Decisione ACF, 31 luglio 2024, n. 7532

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), con decisione n. 7532 del 31 luglio 2024, si è pronunciato in tema di inadempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della carenza degli obblighi informativi e della violazione delle regole di adeguatezza, relativamente a polizze unit linked.

Si ricorda che le polizze unit linked sono polizze vita (ramo III), le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento: richiamando caratteristiche proprie dell’investimento, e rientrando nella definizione di prodotti di investimento assicurativi (anche noti come IBIP), sono pertanto esposti alla variabilità dell’andamento dei mercati finanziari.

Il Collegio, conformemente al proprio orientamento consolidato, in merito alla distribuzione di un prodotto finanziario assicurativo, ricorda preliminarmente che la sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID è sufficiente a far ritenere correttamente assolti gli obblighi informativi a carico dell’Intermediario distributore e costituisce prova piena del fatto ivi attestato.

Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha espresso più di un dubbio sul reale adempimento dell’obbligo informativo: nella clausola di presa visione non vi era infatti alcun riferimento al KID dell’opzione prescelta e, pertanto, non vi era prova alcuna che il documento versato in atti contenente tutte le opzioni del prodotto fosse quello realmente consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione.

La polizza sottoposta all’attenzione del Collegio è infatti una polizza multiopzione rientrante nei c.d. prodotti MOPs, ossia quei PRIIPs che offrono una serie di opzioni di investimento sottostante, rispetto ai quali la mera sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID non può più dirsi sufficiente, ma è necessario dimostrare che al di là del KID generico, gli siano state fornite anche le informazioni sulla specifica opzione prescelta.

Tale KID, comprensivo di tutte le opzioni, finisce, quindi, secondo il Collegio, per annacquare l’informativa e non permette all’investitore di comprendere pienamente le caratteristiche della linea opzionata: pertanto, ritiene censurabile la condotta dell’intermediario che consegni tutti i KID delle opzioni selezionabili, quando, invece, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa dovrebbero informare il Cliente sull’opzione prescelta o su quelle per cui è interessato e non necessariamente su tutte le altre.

Inoltre, non risultavano chiare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale, non esplicitate dall’Intermediario, atteso che la firma della documentazione non è avvenuta su modulo cartaceo ma su tablet e che, pertanto, non può dirsi scontato che sia stata poi fornita copia cartacea dell’ordine e nel medesimo formato del KID.

Il Collegio ha ritenuto censurabile altresì la condotta tenuta dall’Intermediario in fase di raccolta delle informazioni sul Cliente e nella prestazione del servizio di consulenza e nella valutazione di adeguatezza, in relazione ai seguenti profili:

  • Inadeguatezza del prodotto al profilo del Cliente: nella proposta di investimento, l’Intermediario, tenendo conto del profilo finanziario dello stesso, con un’esperienza e conoscenza “bassa” e una propensione al rischio “conservativa”, aveva ritenuto adeguato il prodotto proposto, per “vendibilità, liquidità, rischio e frequenza”; tuttavia l’intervista si presentava in realtà lacunosa e scarna in diversi punti di raccolta di informazioni e, pertanto, non idonea allo scopo: il Cliente rispondeva alle domande della sezione “obiettivo di investimento” opzionando sempre la risposta più conservativa possibile, manifestando chiaramente l’esigenza di conservazione del capitale; inoltre, risultava fortemente avverso al rischio, poiché affermava che in caso di repentino andamento negativo di un titolo in portafoglioDisinvestirei l’intera posizione sul titolo per riallocare le somme realizzate in titoli meno rischiosi”.
  • Inadeguatezza della polizza al livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria:
    • per il Collegio mancano quesiti specifici sui singoli prodotti, essendo formulate domande generali da cui emerge in modo chiaro che il Cliente non avesse consapevolezza di concetti finanziari basilari, come l’importanza di diversificare il portafoglio, la differenza tra azioni e obbligazioni e non avesse consapevolezza della nozione di liquidità di un prodotto: a fronte di un risparmiatore così avverso al rischio e privo delle più elementari nozioni finanziarie, l’Intermediario proponeva un investimento di un’ingente somma, pari all’intero patrimonio mobiliare del cliente, su un prodotto dalla struttura complessa come la polizza oggetto di ricorso, che, tra l’altro, investiva il premio in un unico fondo sottostante con rischio 3 su una scala da 1 a 7, nonostante che, con riferimento allo stesso prodotto assicurativo, vi fosse la possibilità di optare per un fondo più conservativo con un grado di rischio pari a 2
    • nel questionario Mifid non era presente alcuna domanda volta a verificare la conoscenza specifica di prodotti assicurativi, ovvero delle polizze unit linked come quella sottoscritta: eppure, nella proposta di investimento, quanto all’adeguatezza alla complessità del prodotto, veniva affermato apoditticamente che “il grado di complessità della struttura dei prodotti finanziari ivi comprese le gestioni di portafogli presenti nel riepilogo operazioni è ADEGUATO perché coerente con quanto emerso in sede di profilatura con riferimento al suo livello di conoscenza ed esperienza”.
  • Inadeguatezza per mancata corrispondenza con l’orizzonte temporale, espresso dal Cliente, di impegno del capitale investito: nel questionario ci si limitava a chiedere quale fosse l’importo massimo di prodotti finanziari che la Cliente era disponibile a mantenere per un periodo 9 superiore a 7 anni; domanda a cui la Ricorrente rispondeva 0 euro; ciò nonostante, l’Intermediario, senza ulteriormente indagare l’orizzonte temporale desiderato dalla Cliente, assumeva che la stessa fosse disponibile ad investire in un prodotto con periodo di detenzione raccomandato di 6 anni, quindi molto vicino a quello di 7 anni su cui non avrebbe voluto investire alcuna sostanza
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