La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 marzo 2012, C-166-11) affronta il tema delle polizze unit linked.
In particolare, viene chiesto alla Corte se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva 85/577 (relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali), il quale prevede che “La presente direttiva non si applica: (…) d) ai contratti di assicurazione”, debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non include un contratto concluso fuori dei locali commerciali con cui si offre una polizza unit linked, ovvero un’assicurazione sulla vita contro il versamento di un premio mensile destinato ad essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della medesima società.
Secondo la Corte la qualificazione di una polizza unit linked come «contratto d’assicurazione», ai sensi della Direttiva 85/577, deve ritenersi corretta. Già prima dell’entrata in vigore della Direttiva 85/577, infatti, le assicurazioni collegate a fondi d’investimento erano considerate, conformemente all’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 79/267, nonché al punto III dell’allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell’assicurazione sulla vita. Nozione questa che non è stata modificata dalla Direttiva 85/577.
Secondo la Corte, quindi, un contratto concluso fuori dei locali commerciali e che offre un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di un premio destinato a essere investito, in proporzioni diverse, in titoli a reddito fisso, in titoli a reddito variabile e in prodotti di investimento finanziario della società controparte contraente non rientra, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva 85/577, nella sfera d’applicazione di quest’ultima.