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Giurisprudenza

Polizze unit linked sottoscritte nel 2002: indici per valutare la componente assicurativa

15 Novembre 2013

Tribunale di Milano, 23 aprile 2013, n. 5663

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 23 aprile 2013 n. 5663 il Tribunale di Milano affronta una controversia in materia di polizza polizze unit linked.

La sentenza appare di interesse con riferimento in particolare agli indici in concreto utilizzati dal Tribunale per valutare la “componente assicurativa” e la conseguente applicabilità della normativa assicurativa alle polizze in questione.

Nel caso di specie, infatti, le polizze erano state sottoscritte nel 2002, risultando ratione temporis inapplicabile la normativa legislativa e regolamentare di cui all’art. 21 TUF ed artt. 26, 27, 28, 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 in materia di intermediari, a vantaggio di quella assicurativa.

Come noto, pur riconoscendo alle polizze unit linked una forte componente finanziaria, il legislatore non le aveva originariamente inserite nella definizione di “strumento finanziario”, escludendole dall’elenco di cui all’art. 1 comma 2 D.L.vo n. 58/98 (TUF), cui soltanto si estende la puntuale disciplina di protezione che vincola gli intermediari a obblighi di correttezza e trasparenza informativa.

In detta normativa la tipologia del “prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione” veniva inserito solo con L. 262/05 con l’introduzione dell’art. 25 bis TUF, secondo cui “gli artt. 2l e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché da imprese di assicurazione”. A tali prodotti neppure era estesa la correlata disciplina regolamentare di cui alla Delibera Consob n. 11522/98, i cui artt. 26, 27, 28, 29 (in tema di obblighi informativi e adeguatezza del prodotto) venivano estesi alla “distribuzione di prodotti finanziari assicurativi” solo con Delibera Consob n. 15961 del 30.5.2007.

Ne consegue che, con riferimento a polizze unit linked sottoscritte nel 2002, è alla normativa assicurativa che deve farsi riferimento al fine di accertare il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale che comunque, evidenzia il Tribunale, l’intermediario era tenuto a rispettare nel rappresentare al cliente il prodotto proposto.

Nel caso di specie, a diverse conclusioni non potrebbe giungersi eccependo la totale estraneità delle polizze alla causale assicurativa, il che farebbe propendere per un prodotto unicamente finanziario, come tale privo di ragionevole riferimento alla normativa assicurativa.

Infatti, come ricordato dal Tribunale, deve escludersi la qualificazione della polizza unit linked come prodotto puramente finanziario, con rischio di performance a carico esclusivo del contraente, ravvisandosi piuttosto la sua natura quale prodotto a componente mista, assicurativa e finanziaria, laddove (riprendendo il caso di specie):

– dalla lettura del Prospetto Informativo emerga una prestazione di indennizzo, in caso di morte, superiore dello 0,1% rispetto alla prestazione in caso di riscatto anticipato o a scadenza (rischio demografico, sia pur minimo, assunto dall’assicuratore);

– pur essendo esclusa una garanzia di rimborso dell’intero premio versato, essendo prevista l’erogazione, sia alla scadenza sia in caso di decesso anticipato, di un capitale pari al numero delle quote moltiplicato per il valore finale delle stesse (calcolato come media tra il valore iniziale delle azioni rimaste in paniere e il loro valore alla data di scadenza), ciò fosse tuttavia attenuato dalla previsione di “prestazioni anticipate”, con cadenza annuale, di importo pari al numero delle quote moltiplicato per il 6,5% del valore iniziale di quota.

Nel caso di specie, sia le Condizioni di Assicurazione che la Nota Informativa, indicavano come l’importo così calcolato fosse previsto “a partire dal 25 maggio 2002 incluso e fino al 25 maggio 2008 incluso, a ogni ricorrenza annua” e quindi “all’ultima ricorrenza annua coincidente con la data di scadenza del contratto, 25 maggio 2009, sommato alla prestazione a scadenza”; nell’arco degli 8 anni di durata di polizza sarebbe quindi stato anticipato al contraente, con cadenze annuale, un importo complessivo pari al 52% del premio originariamente versato.

Dato che tale prestazione risulta fosse garantita, conclude il Tribunale, dovevano ritenersi dovute le suddette anticipazioni anche nel caso in cui si presentasse da subito una stabile erosione del valore delle quote superiore a detto 52% (ipotesi in teoria non esclusa per un paniere solo azionario), conseguendone che in tale misura era l’assicuratore ad assumersene il rischio.

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