Con sentenza del 28 settembre 2016 il Tribunale di Verona, giudice dott. Massimo Vaccari, ha affrontato il tema delle polizze unit linked, affermando i principi di seguito indicati.
1) Anche prima delle modifiche legislative al TUF apportate con art. 11 comma 3° L.262/2005 e art. 3 d.lgs. 303/2006, le polizze unit linked ben potevano essere ricondotte alla nozione di strumento finanziario di cui all’art. 1 comma 2 lett. e) (“qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e nei relativi indici”), atteso che tra gli strumenti indicati alla lett c) di tale norma, vi sono le quote di fondi comuni di investimento, o a quella di cui all’art. 1 comma 2 lett. h che menziona tra gli altri “i contratti a termine collegati a strumenti finanziari”. Pertanto le modifiche normative di cui si è detto non hanno fatto altro che esplicitare più chiaramente quanto poteva evincersi in via interpretativa dal sistema ed in particolare il concetto di prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione.
2) Per quanto riguarda i contratti che, pur avendo ad oggetto prodotti finanziari in senso lato, non si sostanziano in servizi di investimento, la prescrizione dell’articolo 23 TUF risulta osservata già solo con il rispetto della forma scritta.
3) L’articolo 30 TUF, ivi compresa il regime connesso alla facoltà di recesso in esso disciplinato, non si applica alle polizze unit linked.
4) Laddove le condizioni generali di contratto contengano varie informazioni sulle caratteristiche della polizza e sugli oneri economici conseguenti, deve ritenersi di fatto svolta la funzione informativa che, rispetto ad altri prodotti finanziari, assolve ex articolo 100 bis TUF il prospetto informativo.