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Polizze vita dipendenti: no a doppia agevolazione fiscale

21 Novembre 2024

Enrico Matano, Dottorando in Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Di cosa si parla in questo articolo

Nella Risposta n. 218/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in caso di premi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive (ovvero a tutela del rischio di morte) in favore dei dipendenti, questi non possono beneficiare contemporaneamente dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, e della detrazione d’imposta del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lettera f) dello stesso TUIR. 

Nel caso specifico, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, rappresentava di aver stipulato polizze collettive di assicurazione sulla vita per il proprio personale, facendo presente che il legislatore prevede due distinti benefici fiscali in capo ai dipendenti per tali premi assicurativi. 

In particolare, secondo la prospettazione del contribuente, i premi per polizze sulla vita a tutela del rischio morte potrebbero fruire della detrazione d’imposta del 19%, come stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera f), del TUIR.

Parallelamente, tali somme, se versate dal datore di lavoro, possono rientrare nelle esclusioni dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, entro il limite annuale previsto, che, per l’anno d’imposta 2023, è pari a euro 3.000, e, per l’anno 2024, pari a euro 2.000 o 1.000, a seconda che il dipendente abbia, o meno, figli a carico.

L’Agenzia ha risposto chiarendo che la detrazione del 19% spetta solo se il premio assicurativo per la polizza vita è stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico del dipendente, come richiesto dall’art. 15 del TUIR.

Al contrario, per i premi sostenuti direttamente dal datore di lavoro, anche se aventi ad oggetto polizze collettive, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente perché contenuti nei limiti quantitativi previsti dall’art. 51 TUIR, la detrazione d’imposta non è applicabile.

Non è quindi possibile cumulare entrambe le agevolazioni fiscali sullo stesso premio, e nel caso in cui i premi assicurativi non concorrano alla formazione del reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, gli stessi non potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR. 

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