Con Lettera al mercato del 13 dicembre 2021, l’IVASS ha chiesto alle imprese di assicurazione di fornire entro il 28 febbraio 2022 gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati relativi ai contratti in vigore al 31 dicembre 2021 presenti nei propri portafogli ed emessi nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita, di cui all’art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, e infortuni, di cui all’art. 2, comma 3, questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell’assicurato conseguente a infortunio.
Potranno inoltre essere forniti anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare l’eventuale data del decesso.
Una volta ottenute le informazioni dall’Anagrafe Tributaria, l’IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l’indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell’Anagrafe Tributaria.
L’obbligo di fornire i dati sopra individuati è teso ad agevolare la verifica da parte delle imprese di assicurazione dell’esistenza in vita o dell’eventuale decesso degli assicurati, in modo che le stesse possano attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme ai beneficiari limitando il rischio di dormienza delle polizze.